Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal and settlement agreement with litigation cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal and counter-appeal extinguished following a joint withdrawal by both parties. The Municipality of Pozzuoli and the Lega Navale Italiana reached a settlement agreement compensating for litigation costs, thereby removing the interest to continue the proceedings. Consequently, the Court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to formally terminate the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw their appeals and counter-appeals with an agreement to compensate litigation costs, the proceedings are extinguished without the need for further examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9214/2022 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI P OZZUOLI (codice fiscale 00508900636), in persona del Dirigente dell’Avvocatura, dr.ssa Anna Sannino, delegata con decreto sindacale n. 12 del 18 febbraio 2020, con sede in Pozzuoli (NA), alla via Tito Livio n. 4, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determina dirigenziale n. 2092 del 14 ottobre 2021, dall’avv. Achille Iroso (codice fiscale RSI CLL 77T02 F839 X). - RICORRENTE – CONTRO RINUNCIA la L EGA N AVALE I TALIANA - S EZIONE DI P OZZUOLI (NA) (codice fiscale 96007970633), con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Vecchia delle Vigne, 3, in persona del suo presidente pro tempore, Giuseppe Dante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. prof. Paola Coppola del foro di Napoli (codice fiscale CPP PLA 62H50 F839 A). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6983/25/2021, depositata in data 4 ottobre 2021, non notificata;
U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE :
1. oggetto di controversia era l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzuoli – il pagamento dell’importo complessivo di 122.819.58 €, a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2014 in ragione dell’omessa denuncia della superfice di 15.135 mq, ritenuta essere area di parcheggio e di servizio;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dal citato Comune di Pozzuoli, il quale proponeva ricorso per cassazione contro la predetta pronuncia con atto notificato il 4 aprile 2022, formulando due motivi di impugnazione;
3. la Lega Navale Italiana resisteva con controricorso notificato il 13 maggio 2022;
4. con atto di «Rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso ex art. 390 c.p.c.», sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e da entrambi depositato in data 4 e 5 settembre 2024, il Comune di Pozzuoli e la Lega Navale Italiana hanno riferito di aver raggiunto «[…] un accordo transattivo che prevede –tra l’altro - la rinuncia alle procedure pendenti in Cassazione con compensazione delle spese di lite, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso», così per l’appunto rinunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi per cassazione e controricorsi, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE :
1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;
3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara est