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Ordinanza — n. 30917/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's prescription defense by ruling tax notice to partnership did not interrupt statute of limitations for individual partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30917/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision which had dismissed the taxpayer's prescription defense against a tax notice sent to his professional partnership. The court held that while the notice was timely sent to the partnership, this act interrupted the statute of limitations under civil law principles applicable to tax matters. Consequently, the court ruled that the limitation period had not expired against the individual partner, ordering a remand for a new trial to verify the remaining debt.

Regesto Legislator

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Art. 25 d.P.R. 602/1973; Art. 1310 c.c.: A tax collection notice sent to a partnership constitutes an interruption of the limitation period against individual partners, preventing the expiration of the statutory decadenza period.

Parole chiave

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tax prescription defense statute of limitations interruption partnership liability tax collection notice solidary debt decadenza period remand for new trial tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 d.P.R. 602/1973
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R.
Art. 5 comma 3 lett. c) d.P.R. 917/1986
La pretesa fiscale si è quindi consolidata nei confronti dell’associazione professionale in questione che, a fini fiscali, eraequiparata alle società semplici, ex art. 5, comma 3, lett.
Art. 1310 c.c.
art. 1310 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 marzo 2020, n. 6997
Cass. 17 luglio 2017, n. 17640
Cass. 17 luglio 2017, n. 17640; Cass.
Cass. 9 agosto 2016, n. 16712
17640; Cass. 9 agosto 2016, n. 16712).
Cass. 14 giugno 2021, n. 16698
Cass. 1° febbraio 2018, n. 2545
Cass. 1° febbraio 2018, n. 2545; vedi anche Cass.
Cass. 12 settembre 2019, n. 22748
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22212/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.), elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – e contro TOSCANO STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cipro n. 46, presso lo studio dell’avv.

Vincenzo Noschese dal CARTELLA DI PAGAMENTO –IRPEF 2001. R.G. N.22212/2016 Cons. est. Valentino Lenoci quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Cristiana Biondi in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale dell’Emilia-Romagnan. 489/10/2016, depositata il 1 5 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’agente della riscossione Equitalia Centro s.p.a. (successivamente fusa per incorporazione in Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), in data 23 marzo 2006, notificava allo studio professionale associato “prof. Aurelio Candian Associati” cartella di pagamento n. 078-2006-0001185614- 000, scaturita da controllo formale ex art. 36 - ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulla dichiarazione fiscale dello stesso studio per l’anno d’imposta 2001, e relativa ad IRPEF per il suddetto periodo d’imposta. Né lo Studio professionale né i singoli professionisti impugnavano la cartella suddetta, il cui debito veniva pagato ratealmentee parzialmente fino al 2008, anno in cui lo stesso Studio associato dichiarava di avere cessato la propria attività. Il residuo debito fiscale veniva quindi iscritto a ruolo in capo ai singoli professionisti associati allo studio, tra i quali il dott. Stefano Toscano, al quale in data 16 maggio 2011 veniva notificata la medesima cartella di pagamento.

2. Avverso tale cartella di pagamento, così come notificatagli personalmente,Toscano Stefano proponeva ricorso dinanzi alla R.G. N.22212/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Commissione Tributaria Provinciale di Parma la quale, con sentenza n. 120/01/2012, depositata il 5 settembre 2012, lo accoglieva, compensando le spese, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, essendo stata la cartella notificata oltre dieci anni dopo l’annualità tributaria di riferimento 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appello incidentale dalla Equitalia Centro s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 489/10/2016, pronunciata il 15 febbraio2016 e depositata in segreteria il 22 febbraio 2016, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di litein favore del contribuente.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 21settembre 2016) . Resistecon controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a . (già Equitalia Centro s.p.a.), il quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Toscano Stefano.

5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate e Toscano Stefano hanno depositato memoria. -Considerato che: R.G. N.22212/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.1310 e 2267 c.c., 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che l’agente della riscossione fosse decaduto dal potere di emettere e notificare la cartella nei confronti del contribuente (per essere priva di effetti la notificazione della stessa cartella effettuata allo studio professionale associato di cui lo stesso contribuente aveva fatto parte), inquanto, al contrario, la notificazione della cartella di pagamento allo studio associato (ed il relativo consolidamento della pretesa, stante la mancata impugnazione della stessa cartella) produceva i suoi effetti anche nei confronti degli associati.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 1, comma 5-bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, 2966, 2697 e 1310 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che, nel caso di specie, la cartella di pagamento era stata tempestivamente notificata al debitore principale, e tale notifica aveva impedito la maturazione della relativa decadenza da parte dell’Agente della riscossione, anche in relazione alla successiva notificazione della cartella ai singoli associati.

R.G. N.22212/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Così delineati quindi i motivi di ricorso principale ed incidentale, questa Corte osserva quanto segue. I motivi in questione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. Risulta pacifico che la cartella di pagamento in questione è stata notificata una prima volta, in data 23 marzo 2006, allo studio professionale associato “Candian Associati”, di cui il dott. Toscano faceva parte. Tale notificazione è avvenuta nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, e comunque tale decadenza non è stata eccepita, in quanto l’associazione professionale non ha impugnato l’atto.

La pretesa fiscale si è quindi consolidata nei confronti dell’associazione professionale in questione che, a fini fiscali, eraequiparata alle società semplici, ex art. 5, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986. Orbene, come è noto, la decadenza consiste nella necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l’atto è inefficace. L’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguito nei confronti dell’obbligato principale o (in alternativa) del coobbligato.

Il termine di decadenza posto a carico dell’Agente della riscossione è unico, e quindi, nel caso di specie, è stato rispettato con la notifica della cartella di pagamento allo Studio associato Candian, che eraun soggetto obbligato in solido con i suoi associati per il pagamento delle imposte dovute. R.G. N.22212/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Sul punto, va rilevato che, per granitico orientamento di questa Corte, la notifica alla società di persone (cui, come si è visto, a fini tributari è equiparata l’associazione professionale tra professionisti) della cartella di pagamento concernente il debito sociale - che è ovv iamente debito anche dei soci - interrompe,ai sensi dell'art. 1310 c.c. , la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi (Cass. 11marzo 2020, n. 6997;

Cass. 17 luglio 2017, n. 17640; Cass. 9 agosto 2016, n. 16712). La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, allora, impedisce che si produca nei confronti degli stessi anche la decadenza di cui all’art. 25 del d .P.R. n. 602 / 1973 in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, il cennato art. 1310 c.c., sebbene dettato, come visto , in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (Cass.14 giugno 2021, n. 16698;

Cass. 1° febbraio 2018, n. 2545; vedi anche Cass. 12settembre 2019, n. 22748).

4. Ne consegue, pertanto, che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto maturata, nei confronti del dott. Toscano, la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio(anche al fine di verificare il debito residuo,visto che il credito è stato pagato parzialmente dopo la notifica allo studio professionale), alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa R.G. N.22212/2016 Cons. est. Valentino Lenoci composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Trib