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Ordinanza — n. 30910/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after tax case settled via accelerated definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30910/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the underlying tax dispute was resolved through an accelerated definition procedure before the appeal could be filed. The taxpayer argued that the tax assessment notice remained valid despite the settlement, but the court found the litigation extinguished by law once the administrative authority accepted the definition request and the first installment was paid. Consequently, the court ruled that the taxpayer lacked any legal interest to challenge the final appellate judgment, resulting in the dismissal of the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: The taxpayer lacks interest to appeal a final judgment when the case is extinguished by law following the timely acceptance of an accelerated definition request and the payment of the first installment.

Parole chiave

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accelerated definition procedure lack of interest to appeal extinguishment of litigation tax assessment notice cassation inadmissibility deduzione per affitto nelle prestazioni complementari accoglimento parziale del contribuente deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018
Quanto alla lesione paventata dall'appellante per violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d
art. 111 della Costituzione
6 CEDU e dell'art. 111 della Costituzione, il giudice di primo grado, ha ritenuto che nessuna lesione del diritto di difesa può essere invocata[,] posto che i due accertamenti trovano fondamento in due norme tributarie differenti; il primo già giudicato con riferimento all'art.
art. 41 D.P.R. n. 600/1973
[… C]ontrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’incontestata omissione della dichiarazione di cui al Modello Unico relativo all'anno d'imposta 2012 costituisce, di per sé sola, il presupposto, necessario e sufficiente, dell'accertamento induttivo, ai sensi del predetto art. 41 d.P.R.
art. 111 Cost
6 CEDU e dell’art. 111 Cost.”.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11602/2021 R.G. proposto da : DELDOSSI ANGELA MARIA, elettivamente domiciliata in BERGAMO PASS. CANONICI LATERANENSI 12, presso lo studio dell’avvocato COPPOLA VINCENZO (CPPVCN57L10H224H), e dunque domiciliata “ex lege” in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dal predetto avvocato RIVA IPPOLITA (RVIPLT78S65F133B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - SEZ.DIST. DI BRESCIA n.2482/2020 depositata i l 28/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:

1. Dagli atti allibrati al fascicolo (sentenza in epigrafe, ricorso per cassazione e controricorso) emerge che in data 24 aprile 2017 DELDOSSI Angela Maria era attinta dall’avviso di accertamento n. 250TMG000387 in rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2012, sulla motivazione che, a carico della medesima, risultavano redditi per canoni di locazione “solo in parte indicati [in] dichiarazione”, con conseguente determinazione di maggior reddito imponibile e di maggiore IREF.

2. Rigettata l’istanza di autotutela proposta dalla contribuente, questa proponeva ricorso avverso il suddetto avviso, respinto dalla CTP di Bergamo con sentenza n. 137/02/18 depositata il 20 marzo 2018.

3. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia-Sezione distaccata di Brescia con la sentenza in epigrafe, giusta la seguente motivazione:

1. L'avviso di accertamento impugnato traeva origine dal controlla della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2012 ove la contribuente aveva indicato canoni di locazione per euro 8.221,00 a fronte di quelli risultanti pari a 15,274,00. L'appellante sostiene che per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 aveva ricevuto avviso di accertamento per il recupero delle detrazioni inerenti spese sanitarie [… ed altre]. Avverso tale avviso aveva proposto ricorso alla CTP di Bergamo la quale con sentenza n. 596/2016 aveva annullato l'avviso di cui sopra avendo la contribuente provato la spettante detrazione. L'appellante pertanto riteneva che l'avviso di accertamento si fonda[sse] sulla medesima dichiarazione. L'Ufficio quindi aveva violato il principio del giusto processo. Il motivo è infondato.

2. Nella fattispecie in esame l'accertamento è fondato sulla mancata indicazione del reddito derivante da fabbricato pari a euro 15.274,00 a fronte d! una parziale indicazione di euro 8.221,00. Su tale contestazione la parte appellante nulla deduce. […]. [… C]ontrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’incontestata omissione della dichiarazione di cui al Modello Unico relativo all'anno d'imposta 2012 costituisce, di per sé sola, il presupposto, necessario e sufficiente, dell'accertamento induttivo, ai sensi del predetto art. 41 d.P.R. n. 600 del1973. Peraltro, l’Ufficio ha comunque considerato degli oneri richiesti in dichiarazione pari a euro 3.066,00.

3. Quanto alla lesione paventata dall'appellante per violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 della Costituzione, il giudice di primo grado, ha ritenuto che nessuna lesione del diritto di difesa può essere invocata[,] posto che i due accertamenti trovano fondamento in due norme tributarie differenti; il primo già giudicato con riferimento all'art. 36-ter del dPR n. 600/72[,] mentre quello impugnato e per cui è ricorso sull'art. 41 dPR n. 600 del 1973.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita altresì memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Falsa applicazione dell’art. 41, DPR n.600/1973 ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.”. 1.1. La CTR pretermette “le doglianze sollevate dalla parte appellante e, in particolare relative alla violazione del principio ormai consolidato sia a livello nazionale che sovranazionale del ‘ne bis in idem’[,] ma limitandosi a fornire l’analisi dell’art. 41 D.P.R. n. 600/1973 di cui però offre una errata applicazione”, senza considerare che la contribuente “è stata sottoposta due volte, con avvisi di accertamento differenti, alla medesima imposta sui redditi”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione art. 6 CEDU e 111 Costituzione ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.”. 2.1. “Ne è conseguito anche il falso giudizio sulla censura sollevata dalla Deldossiin merito alla violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost.”.

3. Eccepisce in via preliminare l’Agenzia delle entrate in controricorso il difetto dell’interesse a ricorrere in capo alla contribuente giacché, “con riferimento all’atto impositivo oggetto della presente controversia, [la medesima] ha presentato in data 31/05/2019 domanda di definizione della lite pendente ex art. 6 D.L. n. 119/2018, risultata regolarmente presentata e perfezionata e per la quale [ella] sta provvedendo regolarmente ai relativi pagamenti rateali”. 3.1. A fronte di tale eccezione, in memoria se ne contesta la fondatezza, “poiché l’avviso di accertamento non è stato sospeso pertanto, laddove la contribuente omettesse il pagamento, incorrerebbe in una possibile azione esecutiva da parte dell’Ente impositore, oltre a vedere l’importo complessivamente richiesto maggiorato degli interessi.

Sempre ricordato che in caso di esito positivo del presente procedimento, la contribuente potrebbe chiedere il rimborso di quanto medio tempore versato di tal che, alla luce di quanto esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dall’Agenzia delle Entrate andrà respinta”.

4. Viene in rilievo l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, il quale prevede, -al comma 6, che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda; -al comma 8, che, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato; -al comma 12, che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine; -al comma 13, che in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.1. Nel caso di specie, tempestivamente presentata, il 31 maggio 2019, la domanda di definizione, accolta dall’Agenzia, che dà altresì atto del regolare pagamento delle rate previste, la definizione s’è perfezionata con la stessa presentazione della domanda a seguito del pagamento della prima rata, ragion per cui, sopravvenuta, ciò nonostante, la sentenza impugnata, pronunciata il 1° ottobre 2020 e depositata il 20 successivo, dunque comunque dopo il termine del 31 luglio 2020 per l’eventuale diniego della definizione, il giudizio, in difetto di istanza agenziale per la prosecuzione, s’è estinto “ex lege” (rendendo per l’effetto priva di concreto rilievo, in senso contrario, la mancata sospensione dell’avviso di accertamento dedotta dalla contribuente in memoria). 4.2.

Sinteticamente, può enunciarsi il seguente principio di diritto: Difetta di interesse ad impugnare il contribuente che ricorra per cassazione avverso una sentenza sfavorevole d’appello deliberata dopo la tempestiva e regolare proposizione - con conseguente accettazione da parte dell’Amministrazione - di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, essendosi il giudizio estinto “ex lege” per effetto dell’intervenuto perfezionamento della definizione, giusta la presentazione in sé della relativa istanza seguita dall’eventuale pagamento della prima rata, ragion per cui non rileva, in contrario, la mancata sospensione dell’atto impositivo. 4.3.

Il rilevato difetto di interesse vota il ricorso per cassazione della contribuente all’inammissibilità.

5. Ritiene il Collegio che proprio la ragione dell’inammissibilità, derivante, in definitiva, dal perfezionamento della definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, seguita dall’osservanza del piano rateale dei pagamenti, sia suscettibile di essere positivamente valutata ai fini dell’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del grado. 5.1. La ricorrente è invece tenuta al pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d