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Ordinanza — n. 30881/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax refund claim for voluntary pension fund contributions as fully taxable capital.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30881/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maurizio Quintiliani's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to refund IRPEF taxes. The taxpayer argued that voluntary pension contributions should not be taxed again upon capitalization, citing specific deduction limits and the nature of the funds. The court ruled that because the contributions were voluntary and the payout was a lump sum, the entire amount is fully taxable without any partial exemption or reduced rate.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 2 D.P.R. 22/1986; Art. 38 D.P.R. 602/1973: Voluntary supplementary pension contributions are fully taxable upon capitalization without partial exemption or reduced withholding rates.

Parole chiave

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voluntary pension contributions IRPEF tax liability capitalization of funds partial tax exemption supplementary pension schemes tax refund refusal fully taxable income rendita complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 2 of D.P.R. 22 December 1986, n. 917
i) non avesse dedotto dall’imponibile dei contributi versati il limite del 4% della retribuzione annua, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del d.P.R.
Art. 38 of D.P.R. 29 September 1973, n. 602
In data 26 novembre 2009 Quintiliani Maurizio presentava all’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Roma 2 istanza di rimborso IRPEF ex art. 38 d.P.R.
Art. 54, comma 1, lett. b) of D.L. 22 June 2012, n. 83
5), c.p.c., nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dall’art. 54, comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, num. 5) of the Civil Procedure Code
96 del Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana del 6 ottobre 1975, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 2696 c.c
Con il primo motivo di ricorso Quintiliani Maurizio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 c.c., 17 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 December 2019, n. 33827
Cass. 28125/2020
Cass. 25 May 2023, n. 14664
Cass. 19 July 2023, n. 21441
Cass. 31 August 2023, n. 25508
Cass. 10 June 2014, n. 13101
Cass. 17 June 2014, n. 13779
Cass. 20 January 2017, n. 1521
Cass. 4 January 2018, n. 124
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9232/2017R.G. proposto da: QUINTILIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Renato Cesarini n. 97, preso lo studio dell’avv. Daniela Etna, rappresentato e difeso dall’avv. Rosalba Padroni in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazion. 5773/37/2016 , depositata il 5 ottobre 2016 ; DINIEGO RIMBORSO – IRPEF 2006 R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. In data 26 novembre 2009 Quintiliani Maurizio presentava all’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Roma 2 istanza di rimborso IRPEF ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, chiedendo la restituzione della somma di € 10.569,09. Deduceva, in particolare, che egli, assunto in data 2 maggio 1960 dalla Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, sottoscrisse contestualmente un atto di iscrizione al Fondo Pensioni per il personale della stessa Banca, operante per le finalità di previdenza complementare in favore dei propri iscritti. In conseguenza di ciò, egli aveva dovuto obbligatoriamente versare a detto Fondo, dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto, un contributo in percentuali crescenti (dal 4,50% al 7,75%); tali contributi avevano prodotto la prestazione di una pensione di reversibilità dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2003, alcune somme una tantum per gli anni 2004 e 2005, ed infine nel 2006 l’erogazione di un importo mediante pagamento di capitale in sostituzione della rendita originaria, conseguentemente alla trasformazione delle rendite in capitale come misura di riequilibrio ex art. 11 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Tali somme, erogate nel 2006, erano state assoggettate a tassazione separata; il contribuente, a tal proposito, riteneva che il Fondo in questione:

i) non avesse dedotto dall’imponibile dei contributi versati il limite del 4% della retribuzione annua, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del d.P.R. 22 R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi); ii) non avesse tenuto conto del fatto che le somme versate erano rappresentative del provento sostitutivo del valore attuale di una prestazione periodica, ed erano state erogate in sostituzione delle rendite medesime, già tassate nei limiti dell’87,50%, e che quindi esse erano imponibili secondo i medesimi criteri, e dunque con l’applicazione della ritenuta del 12,50%.

2. Formatosi, sull’istanza di rimborso in questione, il silenzio-rifiuto, Quintiliani Maurizio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Romala quale, con sentenza n. 6806/04/2015, depositata il 27 marzo 2015, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto e compensando le spese.

3. Interposto gravame dal l’ Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 5773/37/2016, pronunciata ll’11 luglio 2016 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2016, accoglieva l’appello, rigettando il ricorso originario del contribuente e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Quintiliani Maurizio, sulla base di due motivi(ricorso notificato il 5 aprile 2017). Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 4646 del 15 febbraio 2019 la sesta sezione civile di questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso dinanzi a questa sezione. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata quindi fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso Quintiliani Maurizio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 c.c., 17 del d.P.R. n. 917/1986, 18 dello Statuto del Fondo di previdenza, del d.lgs. n. 124/1993, nonché degli artt. 47, comma 1, lett. h-bis) del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 19 (già 17), comma 2, e 51 dello stesso d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e della circolare n. 96 del Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana del 6 ottobre 1975, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.

Rileva, in particolare, il ricorrente, l’erroneità della decisione impugnata, per non avere quest’ultima accolto la richiesta di deduzione, dall’imponibile versato dal Fondo di previdenza complementare, de i contributi versati fino al 1994 dai lavoratori eccedentila misura del 4% rispetto alla misura del 7,50% dei contributi versati dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, invece violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 c.c., 17 del d.P.R. n. 917/1986, 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, 18 dello Statuto del Fondo previdenziale, nonché violazione della circolare n. 96 del 6 ottobre 1975, violazione e falsa R.G.

N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci applicazione del d.lgs. n. 124/1993, degli artt. 47, comma 1, lett. h-bis) del d.P.R. n. 917/1986, 18 (già 17), comma 2, sempre del d.P.R. n. 917/1986 e dell’accordo del 10 dicembre 2004 tra Banca Intesa s.p.a. e le OO.SS.LL., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Rileva, in particolare, il ricorrente che la sentenza impugnata era errata, nella parte in cui non aveva accolto la richiesta di deduzione dal reddito imponibile dell’importo corrispondente al 12,50% dello stesso.

2. Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte osserva quanto segue. 2.1.I due motivi possono essere tratta ti congiuntamente , in quanto strettamente connessi, e sonoin parte infondati , ed in parte inammissibili. Il Fondo Comit, nella fase iniziale, ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia per i dipendenti della Banca Commerciale Italiana. Inizialmente, dunque, la partecipazione di detti dipendenti al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la Banca Commerciale Italiana.

Successivamente, dal 1 ° gennaio 1955, a seguito della decisione governativa di estendere l'iscrizione dei dipendenti della banca all'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci complementare integrativa (sul punto, Cass. 28 dicembre 2016, n. 27079). Il Fondo pensioni Comit, dunque, in quanto iscritto all'albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, al fine di garantire all'avente diritto un adeguato tenore di vita all'età pensionabile (in tal senso Cass.

Cass. n. 27079/2016). Per evitare una doppia trattenuta sulle retribuzioni, una a favore dell'Inps e l'altra a favore del Fondo, veniva applicato, sulla base di accordo tra la Banca ed organi di rappresentanza dei lavoratori, il meccanismo dell'incrocio contributivo (c.d. chassé-croisé). Tale meccanismo, sorto come puro strumento di semplificazione contabile, imputava formalmente alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e destinato all'Inps, mentre imputava formalmente al lavoratore quello destinato al Fondo Comit.

Pertanto, supponendo la corrispondenza dei due contributi, quello destinato all'Inps doveva ritenersi sostanzialmente a carico del lavoratore, in conformità alla previsione legislativa in materia; mentre quello destinato al Fondo doveva considerarsi, per il periodo compreso tra il 1955 e 1994, come posto sostanzialmente a carico della Banca; dal 1995 al 1999, poi, il contributo al Fondo era stato posto unicamente a carico della Banca. Orbene, la questione deipresupposti dell'esenzione pro-quota di cui all’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, vigente R.G.

N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci ratione temporis, attiene sì all'individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi al Fondo, ma si innesta inevitabilmente anche sulla natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che «Questa Corte (Cass., sez. 6-5, 1 luglio 2020, n. 13353), con orientamento consolidato (Cass., sez. 6-5, 10 dicembre 2020, n. 28125; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33828), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento ("zainetto"), costituisce, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, lett. a), nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., sez. 5, 8 maggio 2019, n. 1215; Cass., sez. 6-5, 4 gennaio 2018, n. 124; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33827).

Si è R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci chiarito che l'imponibile delle prestazioni erogate dei fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati (d)al dipendente, attesa la natura facoltativa degli stessi (Cass. n. 27078 del 2016; Cass. n. 27079 del 2016). Sono dunque fiscalmente esenti a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati "in ottemperanza a disposizioni di legge"» (Cass. 16 settembre 2021, n. 25035, in motivazione, in particolare ai punti 1.4.,1.5 ed 1.6; in senso conforme, ex multis, Cass. 18 ottobre 2023, n. 28921;

Cass. 12marzo 2020, n. 7103; Cass.11 febbraio 2020, n. 3330; Cass. 5 marzo 2018, n. 5144; Cass., sez. un., 22 giugno 2011, 13669). In particolare, in ordine alla natura volontaria e non obbligatoria della contribuzione al fondo per cui è causa, è stato rilevato (v. le citate Cass. n. 27078 e 27079 del 2016, in motivazione) che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica».

E si è aggiunto che «proprio per il fatto che -come deduce lo stesso ricorrente - l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed è, quindi, facoltativa, la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui è causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33827)».(Cass. n. 28125 del 2020, cit., in motivazione).

La natura non obbligatoria della contribuzione esclude pertanto,a sua volta, l'applicabilità dell'esenzione pro quota di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2. Peraltro, al medesimo risultato porta comunque la non riconducibilità sostanziale (a prescindere dalla formale risultanza contabile conseguente allo chassé-croisé) allo stesso contribuente dei relativi versamenti, secondo il già richiamato meccanismo di alimentazione del Fondo, chiarito dal consolidato orientamento di questa Corte (adde, da ultimo, Cass. 25 maggio 2023, n. 14664;

Cass. 19 luglio 2023, n. 21441; Cass. 31agosto 2023, n. 25508). In considerazione dell'imputazione effettiva dei contributi, e della natura facoltativa e non obbligatoria della contribuzione, e comunque in relazione all'erogazione della prestazione in un'unica soluzione, capitalizzata, e non periodica, l'importo erogato è poi imponibile interamente a titolo di tassazione separata (così come ha operato il Fondo in sede di liquidazione dell'intero capitale), senza che ricorrano i presupposti per la detrazione del 12,5 per cento dall'imponibile (cfr., in materia di fondidi previdenza complementare per il personale di istituto bancario, Cass. 10 giugno 2014, n. 13101;

Cass. 17 giugno 2014, n. 13779, alla cui motivazione si rimanda per la citazione R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci di ulteriori precedenti, anche in termini di differenziazione da Cass., sez. un., n. 13642 del 2011; Cass. 20gennaio 2017, n. 1521; Cass. 4 gennaio 2018, n. 124; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33827), non rilevando che la capitalizzazione sia conseguita a liquidazione coattiva del fondo(cfr. Cass. n. 28921/2023). 2.2. Come già detto, i motivi in questione sono anche inammissibili, nella parte in cui lamentano “omessa” o “insufficiente” motivazione della sentenza impugnata, in relazione alle questioni sollevate dal contribuente, trattandosi di motivo formulato secondo la previsione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dall’art. 54, comma 1, lett.

b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabili al caso di specie, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge (art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012, conv. dalla l. n. 134/2012).

3. Il ricorsodeve quindi essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza delricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso. Condanna Quintiliani Maurizio alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, R.G. N.9232/2017 Cons. est. Valentino Lenoci che si liquidano in € 2.300,00 per compensi , o ltre spese prenotate a debito. Dà atto della