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Ordinanza — n. 30879/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal and settlement agreement with litigation cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30879/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal and counter-appeal extinguished following a joint withdrawal agreement signed by both parties. The Lega Navale Italiana and the Comune di Pozzuoli reached a transactional settlement involving the withdrawal of pending proceedings and mutual compensation of litigation costs. Consequently, the Court ruled that the procedural requirements for dismissal under Article 390 of the Code of Civil Procedure were met, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach an amicable agreement to withdraw appeals with compensation of litigation costs, the proceedings are extinguished without the need to examine the merits of the legal arguments.

Parole chiave

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joint withdrawal agreement litigation cost compensation extinction of proceedings transitional settlement Article 390 c.p.c. inadmissible appeal amicable settlement area di parcheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
art. 390 c.p
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod.
art. 390 cod. proc. civ
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
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Testo completo

onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22195/2020 del ruolo generale, proposto DA L EGA N AVALE I TALIANA -S EZIONE DI P OZZUOLI (NA) (codice fiscale 96007970633), con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Vecchia delle Vigne, 3, in persona del suo presidente pro tempore, Umberto Costanzo, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. prof. Paola Coppola del foro di Napoli (codice fiscale CPP PLA 62H50 F839 A). - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI P OZZUOLI (codice fiscale 00508900636), con sede in Pozzuoli (NA), alla via Tito Livio n. 4, in persona del RINUNCIA Dirigente dell’Avvocatura, dr.ssa Anna Sannino, delegata con decreto sindacale n. 12 del 18 febbraio 2020, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di determina dirigenziale n. 1353 del 5 agosto 2020, dall’avv.

Achille Iroso (codice fiscale RSI CLL 77T02 F39 X). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania 9179/20/2019, depositata in data 9 dicembre 2019, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE :

1. oggetto di controversia erano tre avvisi di accertamento indicati in atti, con cui Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzuoli – il pagamento dell’importo complessivo di 348.874,00 €, a titolo di Tarsu per gli anni di imposta 2014/2016, in ragione dell’omessa denuncia della superfice di 15.139 mq, ritenuta essere area di parcheggio e di servizio;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal citato Comune di Pozzuoli e la Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzuoli - proponeva ricorso per cassazione contro la predetta pronuncia con atto notificato il 3 agosto 2020 nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 18 marzo 2020., n. 18 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, formulando sette motivi di impugnazione;

3. il Comune di Pozzuoli resisteva con controricorso notificato il 16 settembre 2020;

4. con atto di «Rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso ex art. 390 c.p.c.», sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e da entrambi depositato in data 4 e 5 settembre 2024, la Lega Navale Italiana ed il Comune di Pozzuoli, hanno riferito di aver raggiunto «un accordo transattivo che prevede –tra l’altro - la rinuncia alle procedure pendenti in Cassazione con compensazione delle spese di lite, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso», così per l’appunto rinunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi per cassazione e controricorsi, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;

3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiar