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Ordinanza — n. 30852/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of prior knowledge of tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30852/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer admitted in the filing that they only learned of the debt on February 25, 2013, via the role extract. The lower courts had previously rejected the claim that payment orders were never formally notified, a point the taxpayer now contradicts. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed as the cause was fundamentally inadmissible under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973; Art. 382 c.p.c.: The appeal regarding the role extract is inadmissible when the taxpayer admits in the filing that they only became aware of the tax debt through the extract itself, thereby waiving the right to contest the underlying payment orders.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility role extract notification taxpayer prior knowledge payment order contest civil procedure law esenzione dal pagamento dei contributi procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 382 c.p.c.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 1 comma 540 Legge 228 del 2012

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 190 del 2023
Corte costituzionale n. 81 del 2024
Corte di Cassazione n. 12459 del 2024
Corte di Cassazione n. 19704 del 2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1128 5 /2016 R.G. proposto da EUROPA AUTOMOTIVE CAR CENTER S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Mammola (PEC: domenicomammola@ordineavvocatiroma.it ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Della Gancian.1; –ricorrente – contro Oggetto:impugnazione estrattodiruolo EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . Enrico Fronticelli Baldelli (PEC: enri- cofronticelli@pec.studiofronticelli.com) elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, viale Regina Margerita n.294 ;

–controricorrente – avversola sentenza n. 56 23 / 28 /1 5 della Commissione Tributaria Re- gionaledel Lazio depositata il 27 . 1 0 .201 5 , non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva rigettato l’appello proposto da Europa Automotive Car Center S.r.l.avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale diRoma n. 1 6835 / 8 /1 4 con la quale il giudice aveva rigettato i l ri- corso proposto dalla contribuente avverso le iscrizioni a ruolo nn. 250485/2013,19126/2012, 15792/2007, 5132/2012, 6074/2012 e 6076/2012,aventi ad oggetto crediti dell’Amministrazione finanzia- riaportati da cartelle di pagamento asseritamente mai ritualmente notificate.Nel ricorso si legge che l a contribuente agiva sul presup- postodi aver avuto conoscenza di tali pretese tributarie solo in data 25.2.2013, allorquando richiedeva all’agente della riscossione l’estrattodei ruol i .

LaCommissione Tributaria Provinciale di Roma accertava la rituale notificadelle cartelle di pagamento sottese alle suddette iscrizioni a ruolo e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo . Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritene ndo infondato anche il motivodi gravame di avvenuta estinzione ex lege della pretesa tri- butariaai sensi dell’art. 1, comma 540, Legge 228 del 2012 .Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri- buente,affidato a d un unico motiv o , al quale l’ agente della riscos- sioneha replicato con controricorso .

Consideratoche:

1. In via prioritaria alla disamina dell’unica censura sollevate da partericorrente, va rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile. Parte contribuente rende noto nell’incipit del ricorso (cfr. p. 3 ) che «Premeevidenziare come la scrivente abbia avuto specifica contezza dellanatura e della consistenza delle asserite pretese tributarie solo indata 25 febbraio 2013, ovvero, a seguito della richiesta all’Agente dellariscossione dell’estratto dei ruoli » . L a circostanza è confermata dalfatto che gli estratti di ruolo sono gli atti impugnati e allegati, da ultimo,al ricorso per Cassazione . Viene così chiaramente impugnato ciascun ruolo e, per esso, la cartella di pagamento sottesa, che la societàassume non essere stata ritualmente notificata, avendo ap- presodella sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo.

2. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 3.La menzionata previsione di legge recita:

«Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett.

a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.».

4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.

5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17ottobre 2023, n. 190 ( conf. Corte cost. n. 81/2024) s u questioni dicostituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit., non ha smen- titol’operato delle Sezioni Unite stabilendo: « Le questioni sollevate (…)sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delleSS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] èevidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare diricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttostoimprobabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico dellapossibile condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 6.Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro diimpugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Se- zioniUnite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assumainvalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la no- tificazionedell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4 - bis dell'art. 12 deld.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021,conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difettodi tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una suatutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimediad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore 7.In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dichiaratoinammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introdut- tivo, perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382u.c. cod. proc. civ. .

8. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenutea