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Ordinanza — n. 30850/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary withdrawal from the proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30850/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal written waiver of the lawsuit. Although the taxpayer initially challenged a tax assessment regarding income discrepancies, they later submitted a personal act of renunciation to the simplified tax dispute resolution procedure. Consequently, the court terminated the proceedings and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 1, commi 231-252 L. 197/2022: A taxpayer's voluntary and personal waiver of the tax appeal, submitted in accordance with the simplified procedure, results in the immediate extinction of the judicial proceeding.

Parole chiave

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tax appeal extinction voluntary waiver of suit simplified tax procedure litigation cost compensation taxpayer renunciation Cassation dismissal procedural termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
197 nonché la volontà di rinunciare al ricorso non essendo più interessato alla sua prosecuzione; il tutto ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
«Illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione dell’art. 15 del D.Lgs.
Art. 1, commi 231-252 della L. n. 197/2022
e dell’art. 1, commi 231-252 della L. n. 197/2022.
art. 2697 cod. civ
600/1973 vigente ratione temporis e dell’art. 2697 cod. civ.
art. 390 cod. proc. civ
197 nonché la volontà di rinunciare al ricorso non essendo più interessato alla sua prosecuzione; il tutto ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23038/2017 R.G. proposto da: TORSELLA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Valerio Moretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Flaminia n. 135. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2542/08/2017, depositata in data 8 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che 1. Giovanni Torsella riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. TK7013003275, relativo all’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma III - Avv. Acc. IRPEF 2007 rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 114.225,00 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: residenza principale, residenza secondaria, tre autovetture e un motociclo.

2. Avverso l’avviso, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 7789/10/2016, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 2542/08/2017, depositata in data 8 maggio 2017, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, rideterminando in € 52.297,41 il reddito complessivo netto del contribuente per l’anno 2008.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo l’utilizzo del redditometro per il caso di specie rilevando uno scostamento tra reddito dichiarato e presunto per gli anni 2008 e 2007, nonostante per quest’ultimo periodo d’imposta il contribuente avesse dichiarato un reddito superiore a quello presunto e, quindi, non vi fosse alcun vero scostamento tra i due. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis e dell’art. 2697 cod. civ. disciplinante la ripartizione dell’onere della prova tra le parti in giudizio (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non completamente giustificate le spese effettuate alla luce del reddito dichiarato, basandosi, però, su una non corretta considerazione delle rate di mutuo alla formazione del reddito, su indici di spesa non riferibili all’anno di accertamento e sulla mancata considerazione di redditi dichiarati nei precedenti periodi d’imposta. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato il fatto che non vi fosse lo scostamento per due periodi d’imposta necessario per procedersi all’emissione dell’avviso di accertamento, così come il fatto che le spese attenzionate dall’ufficio fossero giustificate alla luce di redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta accertato. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutte le eccezioni formulate nel giudizio di secondo grado, in violazione dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata su quanto si è fatto riferimento nel precedente motivo di ricorso. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato:

«Illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 disciplinante le modalità di condanna delle spese del giudizio nel processo tributario (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nonostante la soccombenza reciproca delle parti, ha condannato il solo contribuente alla refusione delle spese di giudizio.

2. Va premesso che il contribuente, con atto depositato in data 21 marzo 2023, ha manifestato la volontà di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nonché la volontà di rinunciare al ricorso non essendo più interessato alla sua prosecuzione; il tutto ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. e dell’art. 1, commi 231-252 della L. n. 197/2022. Orbene, vista l’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Si compensano le spese. Si dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per l’applicabilità del doppio contributo. P.Q.M.