Court of Cassation quashes tax court ruling for failure to assess lack of operational structure in non-existent transactions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding non-existent vehicle transactions, ruling that the lower court failed to properly assess the taxpayer's diligence. The tax authority argued that the absence of adequate personal and instrumental resources should have proven the taxpayer's knowledge of unpaid VAT, a point the lower court overlooked. Consequently, the case was remitted to the second-instance tax court for a new factual examination based on these established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c. 1 n. 3 c.p.; Art. 63 d. Lgs. n. 546/1992; When a court of first instance fails to examine the lack of operational structure in non-existent transactions, it violates the principle of law and must be quashed for remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12872 /2 0 18 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro S DMOTORS s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e assistita in forza di procura speciale in atti dall’avv. Alessandro Cogliati Dezza (PEC: alessandrocogliatidezza@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Alice CogliatiDezza (PEC: alicecogliatidezza@ordineavvocatiroma.org ) -controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lazio n. 6251/01/2017depositata in data 26 / 1 0 /20 1 7 , non notificata;
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 24/10/2024d a l C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto:operazioni soggettivamente inesistenti Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: -la società S D MOTORS s.r.l. ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatoleper l’anno 2005 con il quale l’Ufficio contestava l’acquisto di n. 104 veicoli da società c.c. “cartiere” con utilizzo di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti ai fini dell’IVA; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR rigettava l’appello; tale sentenza era gravata da ricorso per cassazione; - questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso dell’Erario e cassavala pronuncia in argomento; - riassunto il giudizio ad opera della contribuente, con la sentenza qui gravatala CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; -la società resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa delleproprie difese;
Consideratoche: -il primo motivo si duole della violazione degli artt. 63 del d. Lgs. n. 546 del1992 e 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere lapronuncia di merito d eciso in difformità rispetto al principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di c assazione con rinvio dal momento che la carenza di una dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione delle prestazioni costituiva , in base al detto principio, circostanz a sufficiente escludere l'ignoranza incolpevole circa l'avvenuto versamento dell'iva nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti; -il motivo è fondato; - invero, questa Corte nella pronuncia che ha originato il giudizio di rinvio ha onerato il giudice del merito di considerare l ’assenza di strutturaoperative (sotto “forma di dotazione personale e strumentale” comesi scrive nella sentenza di questa Corte n. 25896 del 19 novembre 2015) dell e società fornitric i dei beni oggetto delle operazioni commercialicontestate, EMME SUPERCAR s.r.l. e AUTO P. s.r.l.; all’esito Cons.Est.
Roberto Succio - 3 di tale operazione, le risultanze così ottenute dovevano essere confrontate con gli elementi di prova offerti dal contribuente per dar provadella sua diligenza nella conduzione delle operazioni; -ebbene, tale accertamento non risulta esser stato operato dalla CTR, che si è limita ta a rilevare direttamente e solamente l’assenza di “connivenza fraudolenza” e l’assenza di “culpa in vigilando”, senza quindiprocedere all’accertamento in fatto di cui si è detto, che gli era statodemandato da questa Corte; - il secondo motivo si incentra sulla violazione degli art. 2697, 2727, 2729c.c. nonché degli artt. 19 c. 1 e 54 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 edei principi di cui alle sentenze CGUE 12 gennaio 2006 e 6 luglio 2006 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR negato la rilevanzadella circostanza relativa all'acquisto da società cartiere delle autovetturee per avere anche omesso di prendere in considerazione il datoche tutti gli acquisti di autovetture effettuati nell'anno 2005 sono stati effettuati proprio dalle due società “cartiere” ; infine , per avere anche o messo l' esame delle dichiarazioni rese da Simoncelli Claudio Francesco,legale rappresentante della AUTO P s.r.l.; -il terzo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per omesso esame circa fatt i decisivi per il giudizio che sono stat i oggetto di discussionetra le parti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; - all’esito della decisione che precede in ordine al primo motivo di ricorso,i restanti motivi sono assorbiti; -in conclusione, la sentenza è cassata , in relazione al primo motivo, con rinvioal giudice del merito per nuovo esame del fatto alla luce dei sopra espostiprincipi; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado