Cassation appeal dismissed for lack of proper notification to the respondent taxpayer, violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to a failure to properly notify the respondent taxpayer. Although the agency sent a PEC to the taxpayer's lawyer, no proof of receipt was found in the file, and the sent documents addressed different recipients. Consequently, the court ruled that the principle of contradictory procedure was not respected, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the court finds no evidence of proper notification to the respondent, thereby violating the requirement for a valid contradictory procedure.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27401/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro RICCI ALFREDO; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 708/5/2016 depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate contestava a Ricci Alfredo, titolare dell’omonima ditta individuale, esercente costruzione di carri allegorici per il carnevale di Viareggio, la contabilizzazione di fatture valutate come relative a operazioni inesistenti, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con la conseguente emissione degli avvisi di accertamento nn.
T8K10301086/2011 e T8K01C601382/2012. In particolare, l’Ufficio assumeva il carattere fittizio del soggetto emittente le fatture. IRPEF AVVISO DI ACCERTAMENTO 2. Ricci Alfredo impugnava con separati ricorsi gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca. L’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto delle impugnazioni. L’adita Commissione, riuniti i ricorsi, li respingeva con la sentenza 70/01/13.
3. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate. Ricci Alfredo si costituiva nel giudizio di secondo grado eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per tardività e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 708/5/2016 depositata il 19/04/2016 dichiarava inammissibile l’appello.
4. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un motivo di impugnazione. Ricci Alfredo è rimasto intimato.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/10/2024. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce nullità della sentenza per violazione degli articoli 330, 327 cod. proc. civ. e 17 del d.lgs. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.. In particolare la difesa erariale lamenta l’erroneità della impugnata sentenza che avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso in appello perché ritenuto tardivo valutando come imputabile all’appellante il mancato rispetto del termine per la notifica, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse tentato nei termini la notifica presso l’indirizzo dello studio del difensore presso il quale in primo grado Ricci Alfredo aveva eletto domicilio.
2. Il Collegio ritiene che vada, in via del tutto preliminare, verificata la rituale instaurazione del contradditorio previo esame della notificazione del ricorso per cassazione, dal momento che il contribuente è rimasto intimato. 2.1. Non vi è prova, in atti, della rituale notifica del ricorso al contribuente intimato. La difesa erariale si è avvalsa della facoltà di procedere alla notifica via Pec all’indirizzo del difensore del contribuente costituito nel giudizio di secondo grado, il Rag. Giovanna Pacini. Orbene, risulta prodotta la Pec inviata all’indirizzo in questione, ma non vi è atti alcuna prova della ricezione dal momento che tra gli allegati al ricorso figurano due attestazioni di ricezione e consegna alla Pec del destinatario che, però, non riguardano il difensore costituito nel giudizio di secondo grado per il contribuente, appunto il Rag. Giovanna Pacini, ma riguardano diversa notifica via Pec a diverso destinatario. 2.2. Il ricorso è, allora, inammissibile per difetto di notifica e di valida costituzione del contraddittorio.
3. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità in difetto di costituzione della parte intimata. 3.1. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato con riguardo al rigetto del ricorso principale, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ri