Cassation appeal dismissed for mixing incompatible legal grounds and lack of defense by tax authorities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant mixed incompatible legal grounds under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued for both omitted fact examination and violation of non-litigation rules without specifying the exact legal basis for the lack of notification. The Court ruled that such heterogeneous arguments prevent the Supreme Court from isolating specific grievances, thereby violating the principle of admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The cassation appeal is inadmissible when the appellant mixes heterogeneous grounds of appeal, as this prevents the identification of specific legal violations and improperly delegates the task of defining grievances to the court of last instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1610 / 20 1 6 R.G. propost o da : NUOVA SO.FI.A. s.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore dott. Francesco Rinaldo De Agostini, nominato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2016, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine dell’atto di costituzione, dagli Avvocati Riccardo Vianello e AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES 2008 r.g. n. 1610/2016a.c.2/10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Giuseppe Marini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via di Villa Sacchetti n. 9;
–ricorrente – contro Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – e Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -intimato - avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI n. 3895 / 1 5 / 201 5 , depositat a in data 28/4/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Fatti di causa In data 2/5/2013 fu notificato alla Novagest s.r.l. a socio unico, già cancellata dal registro delle imprese il 25/1/2011, un avviso di accertamento con cui si contestava alla società una evasione IRAP/IVA per l’anno d’imposta 2008. In particolare, era emerso che la società Energia Scalvina s.r.l. risultava essere un soggetto economico interessato in frodi fiscali mediante utilizzo/emissione di fatture per operazioni inesistenti create per giustificare acquisti/cessioni di merci avvenute in nero. r.g. n. 1610/2016a.c.2/10/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano Nel corso dell’anno 2008, era emerso che la Energia Scalvina s.r.l. aveva emesso nei confronti della società Novagest s.r.l. 11 fatture ed una nota di credito, per un ammontare imponibile complessivo di euro 187.740, con iva per euro 37.548. Anche un altro fornitore, Lemon s.r.l. risultò essere un soggetto economico interessato in frodi fiscali. La notifica dell’avviso di accertamento, allora, fu fatta alla Novagest s.r.l. unipersonale, nella qualità di società consolidata, e fu impugnato dinanzi alla C.T.P. di Napoli, mentre alla NUOVA SO.FI.A s.r.l. a socio unico (d’ora in poi, anche “la contribuente” ) fu notificato un diverso avviso di accertamento nella qualità di società consolidante.
La contribuente propose ricorso contro l’avviso di accertamento ad essa notificato dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che rigettò il ricorso. La società propose appello contro la sentenza di primo grado, che fu confermata dalla C.T.R. Avverso la sentenza della C.T.R., la contribuente ha proposto ricorso per cassazionein un unico complesso motivo. E’ rimasto intimato il Ministero delle Finanze, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria di costituzione al solo scopo di ricevere l’avviso dell’eventuale udienza pubblica. In corso di giudizio, la società contribuente è stata posta in Amministrazione Straordinaria e il Commissario Straordinario pro tempore è intervenuto in causa facendo proprie le difese spiegate dalla società.
Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. Esso contiene delle deduzioni affastellate in un unico motivo, privo anche di rubrica, nel quale si fanno valere in maniera eterogenea e aspecifica censure sussumibili sub art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 r.g. n. 1610/2016a.c.2/10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano (omesso esame di fatto decisivo e controverso), n. 3 (asserit a violazione delle norme in tema di litispendenzaex art. 39 c.p.c., che, in verità, darebbero luogo ad una censura di error in procedendo); lamentando la mancata notifica del processo verbale di constatazione alla ricorrente senza individuare precisamente le norme di legge che impongono tale notificazione e senza censurare adeguatamente il passo motivazionale della sentenza di merito con uno degli specifici mezzi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c.; limitandosi a contestare che la mancata notifica del processo verbale di constatazione avrebbe causato una compressione delle garanzie previste dallo statuto del contribuente; discorrendo, poi, di inesistenza dell’ “atto introduttivo di primo grado” e della “sentenza emessa del giudice” senza argomentare adeguatamente in merito a tali conclusioni; sovrapponendo alla nullità/inesistenza della sentenza la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione dell’atto da esso richiamato (il processo ver bale di constatazione notificato alla società consolidata).
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere chenel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici r.g. n. 1610/2016a.c.2/10/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse(cfr. ex coeteris , Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3397 del 06/02/2024, Rv. 670129 -01).
2. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle amministrazioni intimate esime dalprovvedere sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r