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Ordinanza — n. 30639/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, dismissing first two grounds but applying tax penalty waiver due to past judicial uncertainty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30639/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first two grounds of the appeal regarding the tax rate and the scope of the appeal, finding them inadmissible or absorbed. However, the court accepted the third ground concerning tax penalties, ruling that a serious judicial contradiction existed at the time of the 2008 tax declaration. Consequently, the court partially allowed the appeal by waiving the imposed penalties while confirming the rest of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.lgs. n. 546/1992; Art. 10 l. n. 212/2000: The Court of Cassation may partially admit an appeal where a serious judicial contradiction regarding the application of tax penalties existed at the time of the tax declaration, allowing for the disapplication of such penalties despite the lack of a prevailing contradiction at the time of the appeal.

Parole chiave

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tax appeal admissibility judicial contradiction seriousness penalty disapplication ecclesiastical tax rate thema decidendum scope imposta ecclesiastica retrocessione di beni ecclesiastici asilo nelle chiese

Disposizioni normative citate

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Art. 115 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., asserendosi che erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’IRES anche all’attività di vendita di oggetti religiosi.
Art. 6, comma 1, lett. c, d.p.r. n. 601/1973
2.Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 6 d.p.r.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
L’impropria estensione del thema decidendum in appello era stata eccepita dall’Agenzia in sede di controdeduzioni e quindi il motivo era inammissibile, essendo stata la questione proposta in violazione del disposto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
Art. 6 d.p.r. n. 601/1973
2.Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 6 d.p.r. n. 601/1973, 7 della l.
Art. 7 l. n. 121/1985
Art. 16 l. n. 222/1985
Art. 10 l. n. 212/2000
Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 10 della l.
Art. 6, d.lgs. n. 472/1997
212/2000 e dell’art. 6, d.lgs. n. 472/1997, poiché le sanzioni avrebbero dovuto essere disapplicate in ragione della sussistenza di un serio contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualificazione delle attività rilevanti.
art. 115 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., asserendosi che erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’IRES anche all’attività di vendita di oggetti religiosi.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
L’impropria estensione del thema decidendum in appello era stata eccepita dall’Agenzia in sede di controdeduzioni e quindi il motivo era inammissibile, essendo stata la questione proposta in violazione del disposto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTUARIO SANTA RITA-HOTEL ROCCAPORENA, ente ecclesiastico sedente in Cascia, con avv. Giuseppe Maria Cipolla; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 253/02/16 depositata il 17 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.L’Agenzia notificava avviso di accertamento rettificando la dichiarazione del contribuente, avendo riscontrato l’asseritamente impropria applicazione della riduzione dell’IRES al cinquanta per cento ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. c, d.p.r. n. 601/1973. La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta dal contribuente in grado d’appello, confermava la sentenza di primo grado. Da ciò il ricorso Ente E cclesiastico - Accertamento induttivo - Aliquota dell’imposizione -Sanzioni. in cassazione del Santuario, basato su due motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso. Successivamente il ricorrente ha depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., asserendosi che erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’IRES anche all’attività di vendita di oggetti religiosi. 1.1. Va premesso che, in virtù dell’Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, gli enti ecclesiastici aventi fini di religione e di culto, e le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza ed istruzione.

L’art. 6 del d.p.r. n. 601/1973 riconosce poi agli enti di beneficenza ed istruzione, e quindi a quelli ecclesiastici di cui sopra ad essi equiparati quoad effectum, il beneficio dell’aliquota ridotta alla metà. Tale beneficio viene applicato altresì all’attività commerciale dagli stessi svolta, purchè non prevalente e in collegamento immediato e diretto con la suddetta attività istituzionale, in questo caso di religione. Nella specie, comunque, la questione circa la qualificazione dell’attività di vendita di oggetti religiosi non faceva parte del thema decidendumin primo grado in cui si chiedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata “sulla parte del reddito derivante dalla gestione immobiliare”.

L’impropria estensione del thema decidendum in appello era stata eccepita dall’Agenzia in sede di controdeduzioni e quindi il motivo era inammissibile, essendo stata la questione proposta in violazione del disposto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Né può efficacemente sostenersi che essendo stato impugnato nel suo complesso l’avviso di accertamento, la contestazione ricomprendeva anche la questione circa la cessione di oggetti religiosi. Invero va ricordato che il giudizio tributario è di natura impugnatoria, e dunque impone al ricorrente di denunciare i profili di legittimità che la sua adozione avrebbe violati, sicché ciò che non viene denunciato non può essere altrimenti recuperato e, se ciò avviene in grado d’appello, ricade sotto il divieto del già segnalato art. 57 d.lgs. cit.

L'inammissibilità del motivo d’appello esclude in radice la fondatezza della dedotta nullità della pronuncia d’appello, poiché se la denunciata omessa pronuncia abbia ad oggetto una domanda inammissibile, ciò non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. 22784/2018). 2.Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 6 d.p.r. n. 601/1973, 7 della l. n. 121/1985 e 16 della l. n. 222/1985, ritenendosi il collegamento immediato e diretto con la finalità di religione dei redditi derivanti dalla cessione di oggetti religiosi. 2.1.

Il motivo è assorbito dalle osservazioni relative a quello precedente.

3. Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 10 della l. n. 212/2000 e dell’art. 6, d.lgs. n. 472/1997, poiché le sanzioni avrebbero dovuto essere disapplicate in ragione della sussistenza di un serio contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualificazione delle attività rilevanti. 3.1. Il riconoscimento della disapplicazione presuppone certamente la “serietà” del contrasto giurisprudenziale. Nella specie può dirsi che la giurisprudenza sia giunta alla conclusione per cui la riduzione dell’aliquota dipende dallo scopo religioso dell’ente, purché esso sia dotato di personalità giuridica (requisito pacifico), e che l’attività sia quella istituzionale o, se commerciale, sia di carattere non prevalente e comunque sia in collegamento diretto ed immediato con l’attività istituzionale (da ultimo Cass. 1164/2023).

Va però rilevato che la dichiarazione in esame si riferisce all’anno d’imposta 2008, e che all’epoca si leggevano anche decisioni di legittimità che si fondavano essenzialmente sul requisito soggettivo (cioè l’essere decisivo il sol fatto di costituire un ente ecclesiastico cfr. Cass. n.690/2007), mentre ulteriori pronunce di merito in tal senso erano successivamente intervenute. Alla luce di ciò, e dovendosi far riferimento all’epoca della dichiarazione, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la disapplicazione della sanzione attesa la sussistenza all’epoca di un’oggettiva incertezza nell’applicazione delle disposizioni nel senso indicato dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.

4. Il ricorso dev’essere dunque accolto limitatamente al terzo motivo, confermandosi nel resto la sentenza impugnata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, si accoglie la domanda introduttiva limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni irrogate. Le spese di lite, tenuto conto della reciprocità delle soccombenze, meritano integrale compensazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva con riferimento alla disapplicazione delle sanzioni irrogate, confermando nel resto la sentenza impu