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Ordinanza — n. 30623/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary joinder of partners in IRAP liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30623/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision because the professional association failed to join its partners as necessary co-litigants. The association argued it was exempt from IRAP taxes due to its liquidation status in 2010, but the court found the lower court violated the rule requiring all partners to be present. Consequently, the case was remanded to a different composition of the first-instance tribunal to ensure the judgment is rendered with all necessary parties involved.

Regesto Legislator

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Art. 354 c.p.c.; In necessary joinder cases involving tax liabilities, the absence of required co-litigants renders the judgment voidable at any stage, necessitating remand for retrial with full party participation.

Parole chiave

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necessary joinder of parties IRAP tax liability professional association liquidation tax co-litigation remand for retrial litisconsorzio necessario tax appeal dismissal difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 354 c.p.c.
Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoliin diversa composizione, affinché il giudizio si possa svolgere nel contraddittoriocon tutti gli associati.
art. 354 c.p
Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoliin diversa composizione, affinché il giudizio si possa svolgere nel contraddittoriocon tutti gli associati.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15341/2021
Angelo Napolitano Considerato che: Per giurisprudenza consolidata (ex coeteris, Cass., n. 15341/2021; Cass., n.
Cass., n. 37356/2022
15341/2021; Cass., n. 37356/2022; Cass., n.
Cass., n. 18886/2021
37356/2022; Cass., n. 18886/2021; Cass., n.
Cass., n. 29128/2018
18886/2021; Cass., n. 29128/2018), anche nel caso di ripresa Irap sussiste litisconsorzio necessario tra la società di persone o l’associazione, soggetto passivo dell’imposta, e i soci o gli associati.
Cass., n. 13307 del 26/05/2017
La violazione della regola del litisconsorzio necessario può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio (Cass., n. 13307 del 26/05/2017).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9747 / 20 1 7 R.G. propost o da : Associazione professionale “Studio legale Militerni Nardone Ceceri Associati in liquidazione”, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Tullio Elefante , presso il cui CARTELLA DI PAGAMENTO IRPAPr.g. n. 9747/2017a.c.4/10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cardinal de Luca n. 10; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore;

–intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CA MPANIA – NAPOLI n. 9094 / 201 6 , depositat a in data 14/10/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: In data 19/6/2014, fu notificata all’associazione odierna ricorrente (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) una cartella di pagamento di complessivi euro 53.211,37 per l’omesso versamento degli importi dovuti a titolo di Irap per l’anno 2010. Dopo un provvedimento di sgravio parziale, la pretesa ammontava ad euro 41.507,37.

L’associazione professionale era stata sciolta nel 2009, e nel 2010 si trovava in liquidazione. L’associazione professionale propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli, deducendo che la pretesa Irap sarebbe indebita, considerato che nel 2010 essa si trovava in liquidazione. La C.T.P. respinse il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’associazione professionale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. r.g. n. 9747/2017a.c.4/10/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Considerato che: Per giurisprudenza consolidata (ex coeteris, Cass., n. 15341/2021; Cass., n. 37356/2022; Cass., n. 18886/2021; Cass., n. 29128/2018), anche nel caso di ripresa Irap sussiste litisconsorzio necessario tra la società di persone o l’associazione, soggetto passivo dell’imposta, e i soci o gli associati. La violazione della regola del litisconsorzio necessario può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio (Cass., n. 13307 del 26/05/2017). Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoliin diversa composizione, affinché il giudizio si possa svolgere nel contraddittoriocon tutti gli associati.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione. Così deci