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Ordinanza — n. 30601/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax collection lawsuit extinguished after client accepted simplified payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30601/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax collection lawsuit extinguished after the taxpayer formally accepted the simplified payment scheme and submitted the required receipts. The taxpayer had previously challenged a payment order for improper Irap compensation, but the administrative authority later recognized the taxpayer's voluntary acceptance of the streamlined payment terms. Consequently, the judicial proceedings were terminated without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972; Art. 11 d.l. 50/2017: When a taxpayer voluntarily accepts a simplified payment scheme and fulfills the payment obligations, the ongoing judicial proceedings regarding the tax debt are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax collection proceedings simplified payment scheme judicial extinction Irap compensation voluntary acceptance administrative tax law payment receipts ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Ricevuta la notificazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973e 54 bis del d.P.R.
Art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 11 del d.l. 50/2017, conv. in legge n. 96/2017
Considerato che: Attilio Santucci ha comunicato, con atto depositato il 15/7/2024, di averaderito alla definizione agevolata di cui all’art. 11 del d.l. 50/2017, conv. in legge n. 96/2017, depositando contestualmente la ricevuta r.g.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 202 23 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO IRAPr.g. n. 20223/2016a.c.4 /10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Attilio Santucci (C.F. SNTTTL54P12E535M), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv.

Stefano De Luca Musella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 167; –controricorrente – e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO– R OMA n. 685 / 2016 , depositat a in data 9 / 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Ricevuta la notificazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per indebita compensazione Irap per l’anno d’imposta 2008, Attilio Santucci propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che lo accolse.

L’appello dell’Ufficio fu respinto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Santucci. L’agente della riscossione è rimasta intimata. Considerato che: Attilio Santucci ha comunicato, con atto depositato il 15/7/2024, di averaderito alla definizione agevolata di cui all’art. 11 del d.l. 50/2017, conv. in legge n. 96/2017, depositando contestualmente la ricevuta r.g. n. 20223/2016a.c.4 /10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano telematica di accettazione della domanda e le tre quietanze di pagamento delle tre rate previste.

Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in