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Ordinanza — n. 30568/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal upholding simple presumption of dividend distribution to partners in narrow base companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30568/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax appeal filed by Ottorino Pellizzari against the Regional Tax Commission's decision. The court affirmed that the simple presumption of dividend distribution applies to partners in companies with a narrow participative base when the company itself has admitted the tax assessment. The court ruled this presumption does not violate the right to defense because partners can still prove facts indicating no actual distribution occurred.

Regesto Legislator

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Art. 2729 c.c.; Art. 24 Cost.: The simple presumption of dividend distribution to partners in narrow base companies remains valid and does not violate the right to defense, as partners retain the possibility to deduce and prove circumstances indicating no actual distribution.

Parole chiave

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presumption of dividend distribution narrow base company simple presumption civil code right to defense tax partnership liability tax distribuzione dissimulata degli utili dividendo di una società reddito delle partecipazioni in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 2729 c.c.
«praesumptio hominis») ex art. 2729 c.c., resta escluso che la sua applicabilità possa comportare in danno del contribuente una significativa lesione del diritto di difesa sancito dall’art.
Art. 24 Cost.
c.p.c., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) per il raddoppio del contributo unificato.
art. 24 Cost
c.p.c., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost.
art. 53 Cost
art. 2729 c.c
«praesumptio hominis») ex art. 2729 c.c., resta escluso che la sua applicabilità possa comportare in danno del contribuente una significativa lesione del diritto di difesa sancito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16913/2020
Cass. n. 7145/2023
Cass. n. 37352/2022
7145/2023, Cass. n. 37352/2022,Cass.
Cass. n. 23860/2020
37352/2022,Cass. n. 23860/2020 , Cass.
Cass. n. 20748/2019
Cass. n. 19272/2024
Cass. n. 19272/2024, Cass.
Cass. n. 25501/2020
19272/2024, Cass. n. 25501/2020).
Cass. n. 18764/2024
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 7801/2016 R.G. proposto da PELLIZZARI OTTORINO, elettivamente domiciliato in Roma alla via Calamatta Luigi n. 16 presso lo studio dell’avv. Paparo Roberta, rappresentato e difeso dall’avv. Bonadeo Roberta -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 1400/06/15 depositata il 16 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA All’esito di attività di verifica fiscale, la Direzione Provinciale di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Conceria F.lli Pellizzari s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa dalla stessa dichiarato in relazione all’anno d’imposta 2006, contestando l’omessa contabilizzazione di ricavi per un importo di 1.050.032,61 euro.

In sèguito, il medesimo Ufficio notificava al socio Ottorino Pellizzari, titolare di una quota pari al 75% del capitale, un distinto avviso di accertamento mediante il quale recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, l’intero maggior reddito determinato in capo all’ente collettivo, facendo applicazione della presunzione di attribuzione ai soci dei dividendi non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa. Il Pellizzari impugnava l’atto impositivo a lui personalmente rivolto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, la quale, accogliendo solo parzialmente il suo ricorso, rideterminava l’imponibile in misura pari al 75% del maggior reddito accertato in testa alla compagine societaria.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che con sentenza n. 1400/06/15 del 16 febbraio 2015 rigettava l’appello del contribuente. A sostegno della pronuncia adottata, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che: - la società partecipata aveva definito la propria posizione verso il Fisco mediante la sottoscrizione di un accertamento con adesione; - tanto precludeva al socio Pellizzari la possibilità di contestare l’esistenza degli utili non contabilizzati oggetto di presunta distribuzione; - all’avviso di accertamento notificato al predetto socio era stato allegato quello emesso nei riguardi della società, che a sua volta richiamava il prodromico processo verbale di constatazione; - in virtù di tale rinvio «per relationem» , il socio aveva «la possibilità legale di conoscere i contenuti di quest’ultimo atto esercitando il diritto di accesso agli atti amministrativi»; - legittimamente l’Ufficio aveva applicato nei confronti del Pellizzari la presunzione di distribuzione ai soci dei dividendi occulti accertati a carico di una società di capitali a ristretta base proprietaria, non superata dagli elementi di prova contraria offerti dal contribuente.

Avverso tale sentenza il Pellizzari ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 6 e 7 della L. n. 212 del 2000. 1.1 La doglianza è articolata in due distinti profili di censura. 1.2 Con il primo si contesta la gravata sentenza nella parte in cui afferma che la definitività dell’accertamento relativo alla società partecipata preclude al socio la possibilità di contestare l’esistenza degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti fra i componenti della compagine sociale. 1.3 Con il secondo si censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto valido l’impugnato atto impositivo, sebbene allo stesso fosse stato allegato soltanto l’avviso di accertamento riguardante la Conceria Pellizzari s.p.a., fino al giugno 2006 partecipata dall’odierno ricorrente Ottorino Pellizzari, e non anche il processo verbale di constatazione ivi richiamato «per relationem». 1.4 Il motivo è infondato. 1.5 Come si ricava dalla stessa articolazione del mezzo di gravame, la decisione resa dalla CTR si fonda su due distinte e autonome «rationes decidendi», e precisamente: (a)sull’affermata preclusione per i soci diuna società di capitali a ristretta base proprietaria della possibilità di contestare l’esistenza di utili non contabilizzati risultanti da un accertamento divenuto definitivo nei confronti del sodalizio; (b)sulla reputata validità dell’avviso di accertamento emesso a carico di un socio e motivato «per relationem» all’atto impositivo concernente la società partecipata, inoltrato insieme al primo e a sua volta richiamante il prodromico processo verbale di constatazione, questo invece non allegato; validità sostenuta in virtù dell’asserita «possibilità legale di conoscere i contenuti di quest’ultimo atto esercitando il diritto di accesso agli atti amministrativi». 1.6 Né l’una né l’altra delle suesposte «rationes» risultano efficacemente attaccate dal motivo di gravame in scrutinio. 1.7 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni. 1.8 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora nei riguardi di una società di capitali a ristretta base partecipativa sia intervenuto un accertamento definitivo circa l’esistenza di utili in nero realizzati dal sodalizio, il giudizio tributario promosso dal socio ne rimane pregiudicato (cfr.

Cass. n. 441/2013, Cass. n. 3831/2022), non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibilia tale accertamento (cfr. Cass. n. 3980/2020). 1.9 Come, inoltre, più volte statuito da questa Corte regolatrice, l’imputazione proporzionale ai soci del maggior reddito determinato in testa a una siffatta società prescinde dall’eventuale natura adesiva dell’accertamento tributario: comunque accertato, tale maggior reddito si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, atteso che la ristrettezza dell’assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà fra i partecipanti al sodalizio (cfr.

Cass. n. 24732/2022, Cass. n. 19068/2022, Cass. n. 32959/2018, Cass. n. 29412/2017). 1.10 Quanto, poi, alla questione posta con il secondo profilo di censura, va osservato cheil provvedimento impositivo per cui è causa riguarda la persona fisica del socio Pellizzari e afferisce alla distribuzione di dividendi non dichiarati dalla compagine, sicchè l’unico atto presupposto è da individuare nell’avviso di accertamento societario, pacificamente allegato a quello qui sottoposto a impugnazione. 1.11 Invero, la pretesa tributaria oggetto della presente controversia, fondandosi sull’attribuzione al predetto socio di un maggior reddito da partecipazione, presuppone esclusivamente l’accertamento di maggiori ricavi in capo alla società partecipata, circostanza che, nel caso di specie, deve ritenersi certa e non più contestabile. 1.12 Conseguentemente, ai fini dell’osservanza dell’obbligo di motivazione ex artt. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, non era necessario che all’avviso di accertamento concernente il socio fosse allegato anche il processo verbale di constatazione elevato a carico della società, dovendo l’Ufficio soltanto procedere alla determinazione della quota di utili (come definitivamente quantificati nel loro ammontare) da riprendere a tassazione nei confronti del destinatario dell’atto impositivo (cfr., sull’argomento, Cass. n. 7034/2024).

2. Il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art.2729 c.c. e dell’art. 53 Cost.. 2.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova gravante sull’Amministrazione Finanziaria, la riconosciuta applicabilità della presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili in nero accertati in testa a una società di capitali a ristretta base partecipativa. 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 Per costante orientamento di questa Corte, in caso di società di capitali a ristretta base proprietaria, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili occulti accertati in capo all’ente collettivo, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione, bensì accantonati dalla società o da questa reinvestiti (cfr.

Cass. n. 19442/2021, Cass. n. 5073/2021), oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto (cfr. Cass. n. 21187/2024, Cass. n. 21158/2024). 2.4 Sul tema in discussione è stato spiegato che, ai fini dell’applicabilità dell’anzidetta presunzione, la quale opera indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporti familiari fra i soci (cfr. Cass. n. 17107/2024), occorre non solo che sia provata la ristretta base sociale, ma altresì che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati (cfr.

Cass. n. 21631/2022, Cass. n. 14242/2021); non si richiede, invece, che l’avviso di accertamento relativo al socio si fondi anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore non giustificabile sulla base dei redditi da lui dichiarati (cfr. Cass. n. 16913/2020). 2.5 Si è pure chiarito che nell’ipotesi in esame non ricorre la violazione del divieto di presunzioni di secondo grado (cd. «praesumptio de praesumpto») -ove mai reputato sussistente nel nostro ordinamento (in senso contrario si vedano, ex ceteris, Cass.n. 7145/2023, Cass. n. 37352/2022,Cass. n. 23860/2020 , Cass. n. 20748/2019)-, in quanto il fatto noto da cui muove il ragionamento inferenziale non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei riguardi della società, ma dalla ristrettezza della base partecipativa, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità, da parte di questi ultimi, dell’andamento degli affari societari e dell’esistenza di dividendi extracontabili, nonché dal reciproco controllo che i componenti di simili ristrette compagini normalmente esercitanofra di loro (cfr.

Cass. n. 19272/2024, Cass. n. 25501/2020). 2.6 Non si è poi mancato di puntualizzare che la presunzione in discorso rimane valida anche dopo l’introduzione dell’art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il quale non comporta alcuna inversione del riparto dell’onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici disciplinate dal codice civile (cfr. Cass. n. 18764/2024). 2.7 Ai suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ulteriormente ribaditi, si è pienamente uniformata la Commissione di secondo grado, la quale, constatato che la Conceria F.lli Pellizzari era una società a ristretta base e che l’accertamento del maggior reddito d’impresa dalla stessa prodotto nell’anno d’imposta 2006 era stato definito con adesione, ha correttamente ritenuto applicabile al caso in esame la cennata presunzione semplice di distribuzione «pro quota»ai soci degli utili occulti derivanti dall’attività sociale. 2.8 D’altro canto, proprio perché quella di cui si discute è una presunzione semplice (cd.

«praesumptio hominis») ex art. 2729 c.c., resta escluso che la sua applicabilità possa comportare in danno del contribuente una significativa lesione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., stante la possibilità offerta al medesimo di dedurre e provare in giudizio, nel modo che si è visto, l’esistenza di circostanze indicative della non avvenuta distribuzione in nero ai soci dei dividendi non dichiarati dalla società.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Stante l’esito del giudizio, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.800 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la pr