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Ordinanza Interlocutoria — n. 30562/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 30562/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30562/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 401 / 20 1 6 R.G. propost o da : Antonio Barrile (C.F. BRRNTN58H09H22QO ) e Giuseppe Barrile (C.F. BRRGPP54M17H224V), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenza D’Amico , elettivamente domiciliati in Roma alla via di Ripetta n. 121 presso lo studio Biondi; –ricorrenti – contro AVVISO DI MORA IRPEF r.g. n. 1401/2016a.c. 4 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA – REGGIO CALABRIA n. 518 / 6 / 201 5 , depositat a in data15/4/2015;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 30562/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Antonio e Giuseppe Barrile (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di Fortunato Barrile, la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius. I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di Reggio Calabria indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione valida procedura di ricupero d'imposta rettificazione della decisione rimborso dell'imposta preventiva adeguamento della rendita
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 401 / 20 1 6 R.G. propost o da : Antonio Barrile (C.F. BRRNTN58H09H22QO ) e Giuseppe Barrile (C.F. BRRGPP54M17H224V), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenza D’Amico , elettivamente domiciliati in Roma alla via di Ripetta n. 121 presso lo studio Biondi; –ricorrenti – contro AVVISO DI MORA IRPEF r.g. n. 1401/2016a.c. 4 / 10 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA – REGGIO CALABRIA n. 518 / 6 / 201 5 , depositat a in data15/4/2015;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Antonio e Giuseppe Barrile (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di Fortunato Barrile, la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius. I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di Reggio Calabria indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio.

La C.T.P. accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, notificato al dott. Domenico Condemi, che aveva assistito Antonio Barrile in primo grado senza essere domiciliatario dei ricorrenti, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti,affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: I contribuenti impugnano la sentenza per error in procedendo: sarebbe stata pronunciata nonostante che essi, rimasti contumaci dinanzi alla C.T.R., non avessero ricevuto la notificazione dell’appello da parte dell’ufficio. r.g. n. 1401/2016a.c. 4 / 10 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano Deducono, infatti, che quest’ultimo notificò l’appello al dott. Domenico Condemi, senza che il suo studio fosse mai stato eletto quale domicilio dai contribuenti nel corso del giudizio di primo grado. L’esistenza di una valida ed efficace elezione di domiciliopresso il dott. Condemi, al fine di giudicare sulla corretta instaurazione del giudizio di appello,deve essere valutata direttamente da questa Corte mediante l’esame dei fascicoli dei giudizi di merito. E’ necessario, pertanto, rinviare il presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito presso la C.T.R. di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell’acquisizione dei fascicoli dei giudizi d