Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30556/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax dispute extinguished by voluntary settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30556/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished. The taxpayer, Green Network s.p.a., had submitted a request for simplified settlement under Law 197/2022, which the court processed as a declaration of extinction. Consequently, the procedural outcome was the termination of the litigation without a final judgment on the merits of the tax sanction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 197-201 della legge n. 197/2022: When a taxpayer submits a request for simplified settlement during pending proceedings, the court must declare the process extinguished, terminating the litigation regardless of the underlying tax dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement tax dispute extinction Law 197/2022 cassation appeal dismissal procedural termination esenzione dalle imposte sull'energia legislazione in materia di energia difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022
2.Resiste,con controricorso, la società contribuente rappresentando l’avvenuta presentazione, nelle more del giudizio,di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022.
Art. 1, commi 197 e 198 della legge n. 197/2022
6 / 01/ 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avversol’atto con il quale l’Ufficio aveva irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13 del d.lgs.
Art. 1, commi 200 e 201 della legge n. 197/2022
6 / 01/ 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avversol’atto con il quale l’Ufficio aveva irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE-con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane l’Agenzia delle Dogane denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 13 del d.lgs. n. 471/97
6 / 01/ 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avversol’atto con il quale l’Ufficio aveva irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13 del d.lgs.
Art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995
471/97,a seguito di avviso di pagamentoemesso per il recupero di accisa sull’energia elettrica, indennità di mora e interessi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1431del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Green Network s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso Oggetto: Tributi accisa sull’energia elettrica- 2019- Estinzione ex legen. 197/2022 dall’Avv.to Livia Salvini e dall’Avv.to Davide De Girolamo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Piazza Venezia n. 11; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2421/05/2022, depositata in data 9 giugno 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diGreen Network s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 6 / 01/ 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avversol’atto con il quale l’Ufficio aveva irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/97,a seguito di avviso di pagamentoemesso per il recupero di accisa sull’energia elettrica, indennità di mora e interessi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995(TUA), stante l’accertato omesso versamento delle rate di acconto dell’imposta per i mesi di aprile-luglio 2019 da parte della contribuente- Cliente Grossista che immetteva in consumo energia elettrica anche nella provincia di Varese- in qualità di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUA. 2.Resiste,con controricorso, la società contribuente rappresentando l’avvenuta presentazione, nelle more del giudizio,di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022.

CONSIDERATO CHE-con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane l’Agenzia delle Dogane denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3, comma 4,del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CTRconfermato l’illegittimità dell’impugnato atto di irrogazione delle sanzioni riten endo, nell’ipotesi di accertato omesso versamento da parte della società fornitrice dell’accisa sull’energia elettrica, non cumulabili l’indennità di mora (e gli interessi) ex art.3, comma 4, del TUA, con la sanzione amministrativa ex art. 13 cit. -la società contribuente ha depositato contestualmente al controricorso, domanda di definizione ex art. 1, commi 186 e ss. della legge n. 197/2022 dell’impugnato atto di irrogazione della sanzione,presentata il 2.10.2023 , con indicazione dell’importo da versare pari a “0”; -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; -ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); -pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; PQM La Cortedichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico