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Ordinanza Interlocutoria — n. 30548/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to tax act extinction via amnesty procedure. Agency must clarify if sanction act survived the amnesty. Court remands case for procedural verification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30548/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a 2006 VAT refund. The agency argued the commission should reject the taxpayer's appeal on sanctions based on a prior rejection of the underlying tax assessment. However, the court noted that the original tax assessment had been extinguished by a 2024 amnesty decree. Consequently, the court ordered the agency to clarify whether the sanction act survived this extinction and to provide the physical case file for review.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022; When a tax assessment is extinguished by amnesty, the court must verify if related sanction acts survive and remand the case for clarification of the procedural link.

Parole chiave

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tax amnesty procedure extinction of tax act sanction act survival VAT refund recovery anti-avoidance provisions procedural remand tax appeal cassation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022
3660/23 RG) - l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg.
art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
della legge n.197/2022, relativo alla impugnativa dell’atto impositivo stante il rilevato inserimento dello stesso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
art. 30 della legge n. 724/94

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, decreto del Presidente del 8 gennaio 2024
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 3796 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Salus s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; Oggetto: Tributi ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI-2006 - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria n. 112/08/2022, depositata in data 11 gennaio 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale per la Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diSalus s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2463/08/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto avverso l’atto di contestazione delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione sulla base di un precedente avviso di accertamento con cui era stato recuperato, per l’anno 2006, un rimborso Iva ritenuto non dovuto in ragione dello statusdi inoperatività della società e del conseguente provvedimento di rigetto dell’istanza per la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724/94.

2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che avendo la Commissione - con decisione resa alla stessa udienza - rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di accoglimento del ricorso della società avverso il presupposto avviso di accertamento, andava “omologamente” rigettato l’appello avverso la sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’atto di contestazione delle relative sanzioni. 3.Rimane intimata la società contribuente. CONSIDERATO CHE -è sopravvenuta - con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’8 gennaio 2024 (sul ricorso iscritto al n. 3660/23 RG) - l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n.197/2022, relativo alla impugnativa dell’atto impositivo stante il rilevato inserimento dello stesso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023; -atteso che nel suddetto elenco non è indicato anche l’atto di contestazione delle sanzioni inquestione, è necessario che l’Agenzia fornisca chiarimenti in ordine alla sopravvivenza di tale atto, specificando anche il collegamento con l’atto impositivo annullato a seguito della procedura di condono; -appare, altresì, necessario ai fini della verifica della regolarità della notifica del ricorso per cassazione acquisire il fascicolo cartaceo di merito (con particolare riguardo alla sentenza della CTP e al ricorso originario);

P.Q. M. La Corterinvia la causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire i chiarimenti nei sensi di cui in motivazione. Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolocartaceo di mer