Italian court dismisses tax appeal due to administrative settlement extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the tax authority submitted an application for settlement, confirming the procedural regularity of the simplified resolution process. Green Network s.p.a. had previously filed for a simplified definition of the dispute under Law 197/2022, which the tax agency acknowledged as complete. Consequently, the court ruled that the legal controversy no longer existed, terminating the proceedings without a substantive judgment on the excise tax sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e seg. della legge n. 197/2022; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a party submits a request for simplified dispute resolution and the tax authority confirms its regularity, the judicial controversy is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12686del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Green Network s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso Oggetto: Tributi accisa sull’energia elettrica- 2018-2019 Estinzione ex lege 197/22 dall’Avv.to Livia Salvini e dall’Avv.to Davide De Girolamo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Piazza Venezia n. 11; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 1335/01/2022, depositata in data 17 novembre 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;
RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Green Network s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 409/04/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova che , previa riunione, avevaaccolto- limitatamente alle san zioni irrogate - i ricors i propost i dalla suddetta società avverso:
1) gli avvisi di pagamento con i quali l’Ufficio - accertato l’omesso versamento del conguaglio a debito 2018 e di rate di acconto per i mesi 2018-2019-2020, relative alle accise sull’energia elettrica – aveva recuperato l’imposta, l’indennità di mora e gli interessi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA);
2) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 13 del d.lgs. n. 471/97. 2.Resiste con controricorso la società contribuente rappresentando l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022.3. In data 17.9.2024, l’Agenzia delle dogane ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante la regolarità della procedura di definizione della lite. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CTR confermato l’illegittimità degli impugnati att i di irrogazione delle sanzioni ritenendo non cumulabilil’indennità di mora (e gli interessi) ex art.3, comma 4, del TUA, con la sanzione amministrativa ex art. 13 cit. sebbene , in caso di omesso o ritardato pagamento fossero dovuti entrambi, rivestendo, anche alla luce del comma 4 bis dell’art. 3 cit. (nel testo modificato dal d.l.
Fiscale n. 193/2016), l’indennità di mora carattere risarcitorio forfettario e la sanzione amministrativa carattere afflittivo; 2.La società contribuente ha depositato contestualmente al controricorso, istanza di definizione agevolataai sensi dell’art. 1, commi 186 e seg. della legge n. 197/2022.
3. In data 17.9.2024, l’Agenzia delle dogane ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che, con nota del 19.6.2024, la DT III-Veneto e Friuli Venezia - Giulia - Ufficio Affari Generali – Sezione legale, aveva comunicato la regolarità della procedura di definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seg. della legge n. 197/2022.
4. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. 5.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q. M.La Cortedichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che