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Ordinanza — n. 30514/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the taxpayer formally withdrew the appeal, extinguishing the proceedings without substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30514/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished because the taxpayer, Fabrizio Coniglio, formally withdrew his appeal on October 5, 2023. Although the Regional Tax Commission had previously overturned the first-instance decision in favor of the taxpayer, the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the court issued an order dismissing the case without addressing the merits of the tax dispute or the arguments regarding the taxpayer's lack of knowledge of the assessment notice.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, preventing the court from ruling on the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings taxpayer rights Cassation procedure administrative tax dispute impugnazione di decisioni amministrative contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 23580 / 20 1 6 R.G. propost o da : Fabrizio Coniglio (C.F. CNGFRZ68R14L 219U) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata alricorso, dagli Avvocati Alessandro Tomassini, Sabina Ferraris e Claudio Pellicciari , elettivamente domiciliatoin Roma presso lo studio di quest’ultimo in via Aterno n. 9; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 23580/2016a.c.2 /10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore;

–intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL PIEMONTE n. 382/1/2016, depositatain data 17 / 3 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Rilevato che: Fabrizio Coniglio (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) impugnò una cartella di pagamento per non avere avuto conoscenza dell’avviso di accertamento presupposto. La C.T.P. di Torino accolse il ricorso. Su appello dell’amministrazione, la C.T.R. del Piemonte riformò totalmente la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: Con atto depositato telematicamente in data 5/10/2023, il contribuente ha rinunciato al ricorso. Il giudizio deve essere, pertanto,dichiarato estinto. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Rom