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Decreto — n. 30509/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 30509/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The respondent, representing the Italian Revenue Agency, did not act to preserve the case after the trial court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the respondent to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the respondent fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for judgment definition.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction Cassation appeal failure to act condono delle spese procedurali ripetibili recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
MARCHE n.580/2019 depositata il 10/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
MARCHE n.580/2019 depositata il 10/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7437/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -ricorrente- contro GIORGETTI AMEDEO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAGA' STEFANO (ZGASFN77C22L419W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.580/2019 depositata il 10/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 708,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge. Così deciso in Roma,i