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Decreto — n. 30506/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30506/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30506/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38338/2019 R.G. proposto da : BILLECI COSTRUZIONI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALLEGRA CHRISTIAN (LLGCRS75T04G273Y), BILLECI BARBARA (BLLBBR76A53G273Q) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PALERMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI SALVO GIOVANNI (DSLGNN44S29G273L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia - PALERMO n.2955/2019depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30506/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BILLECI COSTRUZIONI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALLEGRA CHRISTIAN (LLGCRS75T04G273Y), BILLECI BARBARA (BLLBBR76A53G273Q) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PALERMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI SALVO GIOVANNI (DSLGNN44S29G273L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia - PALERMO n.2955/2019depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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controprestazione contratto di compensazione condono delle spese procedurali mancata attuazione degli accordi illeciti spese di esecuzione mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della Sicilia - PALERMO n.2955/2019depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38338/2019 R.G. proposto da : BILLECI COSTRUZIONI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALLEGRA CHRISTIAN (LLGCRS75T04G273Y), BILLECI BARBARA (BLLBBR76A53G273Q) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PALERMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI SALVO GIOVANNI (DSLGNN44S29G273L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia - PALERMO n.2955/2019depositata il 15/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così dec