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Ordinanza — n. 30490/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding 'shell company' status when evidence proves objective market difficulties caused non-profitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30490/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the company had met its burden of proof. The agency argued that an incomplete building was ambiguous evidence of a 'shell company' scheme, but the court found the documentation conclusively demonstrated objective market failures rather than intentional avoidance. Consequently, the court ruled that the administrative penalty was unjustified because the lack of profitability stemmed from genuine external constraints, not the company's will.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 1 e 4-bis, legge 724/1994; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The burden of proof regarding 'shell company' status is satisfied by evidence proving non-profitability resulted from objective market difficulties rather than the company's will.

Parole chiave

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shell company status tax penalty revocation burden of proof objective market failure administrative penalty non-profitability Cassazione ordinanza sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 1 e 4-bis, della legge 23 dicembre 1994 n. 724
633 del 1972, per la ripresa di un maggior debito Ires dovuto al disconoscimento delle perdite registrate negli anni 2009, 2010 e 2011 dalla controllata Agricola Bonificata s.r.l., qualificata come “società di comodo” alla stregua dell’art. 30, comma 1, della legge n.
Art. 2697, comma 1, c.c.
724, anche in combinato disposto con l’art. 2697, comma 1, c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellanon sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16472 del 23/05/2022
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20955 / 20 21 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTOIRES r.g. n. 20955/2021a.c.2 /10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano COPAR- Compagnia Partecipazioni Romana s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso , da gli Avvocati Alessandro Fusillo e Antonio Strizzi, elettivamente domiciliata in Roma alla via Flaminia n. 141 presso lo studio dell’Avv.

Duccio Casciani; –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO- ROMA n. 8 7 / 20 21 , depositat a in data 12 / 1 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Fatti di causa Alla COPAR -Compagnia Partecipazioni Romana s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) fu notificata una cartella di pagamento in seguito ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per la ripresa di un maggior debito Ires dovuto al disconoscimento delle perdite registrate negli anni 2009, 2010 e 2011 dalla controllata Agricola Bonificata s.r.l., qualificata come “società di comodo” alla stregua dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, oltre che per la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad un tardivo versamento dell’Ires a saldo.

Essendo stata eliminata già in via amministrativa la sanzione amministrativa pecuniaria, la contribuente ricorse in primo grado contro la cartella di pagamento, che fu annullata dalla C.T.P. di Roma. La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R., su ricorso dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. r.g. n. 20955/2021a.c.2 /10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Resiste con controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 30, commi 1 e 4-bis, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, anche in combinato disposto con l’art. 2697, comma 1, c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate contesta la sentenza impugnata per aver ritenuto assolto l’onere della prova, da parte della società contribuente, della esistenza delle circostanze di cui al comma 4 bis dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, mediante la documentazione depositata in giudizio.

Dopo aver ricordato che l’onere probatorio non può ritenersi assolto nel caso in cuil’assenza di redditività è da addebitarsi a fattori ambigui , tali da non escludere l’influenza di una volontà interessata del titolare della società, l’amministrazione ricorrente deduce che la contribuente non avrebbedato la prova che l’assenza di redditivitàera dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e comunque a fattori del tutto estranei alla sua (degli organi sociali) volontà. In particolare, il fatto che l’unico immobile della società non sia stato completato sarebbe di per sé una circostanza ambigua, che non farebbe escludere la concorrente volontà degli organi sociali tesa a lasciare l’immobile nello stato in cui si trova. 1.1.

Il ricorso è inammissibile. La motivazione resa dalla C.T.R. è congrua ed esclude che la documentazione prodotta dalla società lasci dubbi circa la non concorrenza della volontà degli organi sociali di lasciare l’immobile incompleto. In altri termini, valutando le prove prodotte e le argomentazioni a confutazione spiegate dall’ufficio, il giudice d’appello ha concluso che la contribuente, odierna controricorrente, ha adeguatamente provato r.g. n. 20955/2021a.c.2 /10/2024 Cons. est. Angelo Napolitano che il non completamento dell’immobile, e dunque, la sua non redditività, non erano riconducibili a scelte di comodo, ma a delle oggettive difficoltà di reperire soggetti imprenditoriali che ne finanziassero l’attività o che collaborassero con la società al rilancio della sua attività economica.

Si tratta di un giudizio di merito incensurabile in sede di giudizio di legittimità, tanto più che la stessa sentenza impugnata ha ben spiegato che l’impossibilità di conseguire una normale redditività non deve essere intesa in senso assoluto, perché, a ragionare così, nulla sarebbe impossibile; bensì deve essere intesa in senso relativo come rilevante e comprovata difficoltà tenute presenti le condizioni di mercato in cui la contribuente si trova ad operare (cfr., ex coeteris Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16472 del 23/05/2022). 2.Dall’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo del pagamento, in favore della società contribuente, delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellanon sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della Copar –Compagnia Partecipazioni Romana s.r.l., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compens i , oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre a d euro duecento per esborsi. Così deciso in Roma, ne