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Decreto — n. 30473/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 30473/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Mu Yuyan, had filed a decree against the Revenue Agency and the Ministry of Economy and Finance, but remained silent after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the communication of the proposal for judgment definition constitutes a waiver of the right to decide, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision statutory time limit waiver by silence cassation appeal dismissal procedural waiver legal costs allocation correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
della Lombardia n.4078/2021depositata il 10/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
della Lombardia n.4078/2021depositata il 10/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3223/2022 R.G. proposto da : MU YUYAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESTRICIO SPURINNA, 105, presso lo studio dell’avvocato GALLINI ALESSANDRA (GLLLSN69A66F205F) rappresentato e difeso dagli avvocati DESALVI MASSIMILIANO (DSLMSM68M11G220R), CENTUORI MATTEO GIORGIO (CNTMTG79D24F205B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.4078/2021depositata il 10/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così