Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic listing of the case in the tax authority's schedule. The tax agency argued that the inclusion in the list, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the extinction request. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The automatic inclusion of a case in the tax authority's list for the declaration of extinction of proceedings constitutes a definitive conclusion of the dispute, thereby extinguishing the process without the need for a specific judicial ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8204/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SPAGNULO LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati CENEVIVA ANGELO e COSIMO BATTISTA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.1873/24/2020 depositata il 17/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/11/2024