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Decreto — n. 30411/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to automatic filing of extinction declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 30411/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following the lower court's finding that the tax authority had filed a declaration of extinction. The parties argued over the procedural status of the case regarding the reduction of litigation times under specific tax laws. The court ruled that the process ended automatically upon the filing of the extinction declaration, leaving no room for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The filing of a declaration of extinction by the parties automatically extinguishes the civil process, terminating all further procedural steps.

Parole chiave

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civil procedure extinction tax litigation declaration automatic process termination litigation time reduction procedural exhaustion sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27624/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LIA PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2941/24/2021 depositata il 09/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/11/2024 I