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Decreto — n. 30393/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30393/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30393/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia · Giurisprudenza (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22085/2022R.G. proposto da: Fallimento della società Freetime s.a.s. di Doni Marco Alessandro C. , nella persona del Curatore, elettivamente domiciliatoin Lecco, Via Roma n. 28, presso lo studio dell’Avv. Mauro Bussani (pec: mauro.bussani@lecco.pecavvocati.it), che lo assiste e rappresenta per procura speciale in calce al presente ricorso. -ricorrente- contro Agenzia del...

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22085/2022R.G. proposto da: Fallimento della società Freetime s.a.s. di Doni Marco Alessandro C. , nella persona del Curatore, elettivamente domiciliatoin Lecco, Via Roma n. 28, presso lo studio dell’Avv. Mauro Bussani (pec: mauro.bussani@lecco.pecavvocati.it), che lo assiste e rappresenta per procura speciale in calce al presente ricorso. -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore; - intimat a - avverso la sentenzan. 539 / 1/ 202 2, depositata in data 1 6 febbraio 2022 , da lla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti giusta ricevuta di avvenuta consegna del 2 agosto2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che,a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c od. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate nei confronti della parte costituita come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il Fallimento ricorrente al pagamento, in favore dell ’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Roma, il 18 n