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Decreto — n. 30361/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 30361/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to list the case for automatic termination was legally correct. The plaintiff argued against the dismissal, but the court found no valid grounds to fix a hearing under the specific tax legislation. Consequently, the procedural outcome was a formal declaration of extinction with costs remaining on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is automatically extinguished upon listing in the tax authority's schedule for extinction, unless parties explicitly request a hearing to be fixed.

Parole chiave

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automatic extinction tax procedure listing schedule process termination civil procedure code costs allocation legislative decree tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33/2023R.G. proposto da: BLASI Vito Luigi rappresentatoe difeso dall’Avv. FUMAROLA Stefano Contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO rappresentatee difese dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1398 / 28 / 20 22 , depositata il 2 0 / 05 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/11/2024 Il