Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency terminated due to procedural extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct following a procedural listing by the Tax Agency. The lower court found that the insertion of the case into the statutory list for extinguishing proceedings documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the claim. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic extinction under the new procedural framework, the process terminates without a substantive judgment, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21531/2022 R.G. proposto da : ACQUANOVA SICILIA SRL IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE P. T., rappresentatae difesa dall’ avvocato MANTINEO BRUNO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.973/17/2022 depositata il 04/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 20/11/2024 I