Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to automatic termination of litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's finding that the litigation had automatically terminated under specific statutory provisions. The plaintiff argued against the automatic extinction, contending that the procedural steps required to formally end the case had not been completed. The court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory conditions for automatic extinction were met, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When the legislative framework mandates automatic extinction upon the transmission of specific documents, the procedural action terminates immediately regardless of the parties' objections or the absence of a formal denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4396/2022 R.G. proposto da : LA GRECA DOMENICO,rappresentato e difeso dall’avvocato LONGO EUGENIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCILAE AGRIGENTO, ADE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.6455/ 02/ 2021 depositata il 08/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 20/11/2024 Il Presidente Titolare CIRILLO ETT