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Decreto — n. 30317/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil litigation extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 30317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a decree issued by the Revenue Agency against Sardolica SRL. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings for tax judgments. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that no further judicial action is required unless parties explicitly request a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The civil process is automatically extinguished upon the transmission of the judgment list to the Revenue Agency, terminating the litigation without the need for a specific ruling on the merits.

Parole chiave

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process extinction tax litigation automatic termination Revenue Agency civil procedure procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20830/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SARDEOLICA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato DI IACOVO TONIO, unitamente agli avvocati BERTO DELIA, ROSSI BENEDETTA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNAn.266/05/2021 depositata il 29/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 21/11/2024