Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency for extinguished litigation status upheld by Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished, upholding the lower court's decision based on the automatic termination of litigation following the transmission of a list of cases. The tax agency argued that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving only the option for parties to request a hearing if necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of a list of cases to the tax authority automatically extinguishes the litigation process unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20951/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SARDEOLICA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato DI IACOVO TONIO, unitamente agli avvocati ROSSI BENEDETTA, BERTO DELIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SAEDEGNAn.265/05/2021 depositata il 29/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 21/11/2024