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Decreto — n. 30263/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30263/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30263/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10491/2024 R.G. proposto da : PARROCCHIA S. APOLLINARE IN VILLANOVA DI BAGNACAVALLO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA SAN VITALE N. 40/3/A, presso lo studio dell’avvocato MASI MARCO (MSAMRC59S26F715Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI BAGNACAVALLO, elettivamente domiciliato in MODENA VIA GANACETO 154, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.996/2023depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partil’11.9.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30263/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PARROCCHIA S. APOLLINARE IN VILLANOVA DI BAGNACAVALLO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA SAN VITALE N. 40/3/A, presso lo studio dell’avvocato MASI MARCO (MSAMRC59S26F715Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI BAGNACAVALLO, elettivamente domiciliato in MODENA VIA GANACETO 154, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.996/2023depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partil’11.9.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese accessorie spese di ripristino accollo delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10491/2024 R.G. proposto da : PARROCCHIA S. APOLLINARE IN VILLANOVA DI BAGNACAVALLO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA SAN VITALE N. 40/3/A, presso lo studio dell’avvocato MASI MARCO (MSAMRC59S26F715Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI BAGNACAVALLO, elettivamente domiciliato in MODENA VIA GANACETO 154, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.996/2023depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partil’11.9.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1