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Decreto — n. 30167/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30167/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30167/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 18484/2022proposto da: CARDO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,in persona del legale rappresentante pro temporeing. Giulio Parmegiani, rappresentata e difes a dall’avv. Francesca Romana Graziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delLazio n. 798 / 13 /2022 , depositata il 22 febbraio2022. Visto l’atto depositato il 12giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30167/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 18484/2022proposto da: CARDO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,in persona del legale rappresentante pro temporeing. Giulio Parmegiani, rappresentata e difes a dall’avv. Francesca Romana Graziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delLazio n. 798 / 13 /2022 , depositata il 22 febbraio2022. Visto l’atto depositato il 12giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente rimborso dell'imposta preventiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 12giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 18484/2022proposto da: CARDO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,in persona del legale rappresentante pro temporeing. Giulio Parmegiani, rappresentata e difes a dall’avv. Francesca Romana Graziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delLazio n. 798 / 13 /2022 , depositata il 22 febbraio2022. Visto l’atto depositato il 12giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/11/2024 Il Pre