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Decreto — n. 30120/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to automatic termination of litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 30120/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on an administrative tax matter. The case involved OrtoGel S.p.A. and the State Attorney General regarding the automatic termination of a lawsuit under specific legislative provisions. The court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving no grounds for further appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a lawsuit is automatically extinguished by law without a formal denial, the procedural process terminates and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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automatic extinction of litigation procedural termination by law administrative tax dispute costs of extinguished process civil procedure termination contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
CATANIAn.7180/05/2021 depositata il 10/08/2021, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27349/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ORTOGEL S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato ABBADESSA GIANMARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.7180/05/2021 depositata il 10/08/2021, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 19/11/2024 Il