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Decreto — n. 30104/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 30104/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the Revenue Agency against a taxpayer. The lower court ruled that the process terminated automatically because the case was listed for the declaration of extinction of litigation proceedings under the new legislative framework. Consequently, the court upheld this procedural outcome, noting that the absence of a formal denial of the extinction request triggered the statutory termination mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is automatically extinguished upon listing for the declaration of extinction of litigation proceedings unless parties request a hearing to contest the termination.

Parole chiave

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extinction of litigation proceedings automatic process termination declaration of extinction civil procedure law tax litigation extinction procedural dismissal statutory termination esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14203/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VALENTE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FALCONE GIUSEPPE, unitamente all'avvocato FALCONE FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.3954/01/2022 depositata il 22/12/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 18/11/2024 I