Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law regarding tax litigation deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a decree issued by the Court of First Instance in Catania. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which mandates the extinction of tax proceedings upon the transmission of a list to the Revenue Agency. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the case ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list to the Revenue Agency, terminating the litigation without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.824/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GAROZZO GIUSEPPE, GAROZZO MARIA, GAROZZO SALVATORE, GAROZZO MICHELE,GAROZZO SALVATORE C SNC, rappresentate e difese dall’avvocato BELLAVIA GIACOMO ENRICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.8082/05/2021 depositata il 20/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 15/11/2024 Il