Civil procedure dismissed: tax collection process extinguished by automatic declaration of debt extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic declaration of debt extinction under the new tax law. The Agency of Revenue argued that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute and the absence of any objection. Consequently, the court ruled that the process terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the list of extinguished proceedings automatically terminates the civil process, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10901/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MIDOLO MOBILI SRL (in persona del legale rappresentante p.t. s ig. D’ACQUISTO Francesca ) rappresentata e difesa dall’Avv. LAPERTOSA MICHELA Simona e nei confronti di AGENTE DI RISCOSSIONE SIRACUSA RISCOSSIONE SICILIA SPA- intimata avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA - SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA n. 4058/04/2021, depositata il 04 /05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/11/202