Cassation Court dismisses appeal against tax authority regarding extinction of civil proceedings due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Power Project Consulting SRL against the tax authority's declaration of extinction. The lower court ruled that the proceedings were extinguished because the case was listed in the administrative register for the termination of litigation under specific 2023 decree provisions. The court upheld this decision, confirming that the procedural extinction occurred automatically upon the administrative listing without requiring a formal denial of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a case in the administrative register for the termination of litigation automatically extinguishes the civil proceedings, barring further action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4221/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro POWER PROJECT CONSULTING SRL rappresentato e difeso dall’Avv. CORTINOVIS Carlo e dall’Avv. RICCIARDI Paolo avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZIONE STACCATA SIRACUSA n. 6361/04/2022, depositata il 1 2 / 07 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/11/2024 Il P