Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Maria Carmela Cucuzza against the tax court's decision to extinguish the tax litigation. The lower court ruled that the process ended automatically because the tax authority transmitted the case to the list of extinguished judgments under the 2023 decree. The Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory mechanism for extinguishing tax proceedings was correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The transmission of a tax case to the list of extinguished judgments by the tax authority automatically terminates the litigation, and the Court of Cassation cannot intervene to reinstate the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4269/2023R.G. proposto da: CUCUZZA Maria Carmela rappresentato e difeso dall’Avv. SPATAFORA Giancarlo Contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZIONE STACCATA SIRACUSA n. 6551/04/2022, depositata il 2 2 / 07 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/11/2024 Il