Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a procedural order by the Regional Court of Syracuse. The lower court ruled that the case terminated automatically because the tax authority's inclusion of the matter in a specific list documented the regular conclusion of proceedings under the new tax law. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying dispute had already been resolved in the forms prescribed by the relevant legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority includes a matter in the prescribed list for the extinction of proceedings, the process terminates automatically without a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29097/2020R.G. proposto da: Sig. MILLUZZO Gaetano rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe CASSARINO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. SICILIA – SEZ. STACCATA DI SIRACUSA n. 1889/04/2020, depositata il 21/04/202 0 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/11/2024