Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by administrative act per Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act by the Tax Agency. The lower court found that the insertion of the case into the list of extinguished proceedings under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 confirmed the regular termination of the dispute. Consequently, the appeal was rejected as the substantive matter had already been resolved by the administrative authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: The court holds that the automatic extinction of a civil proceeding upon the administrative listing of the case as resolved precludes further judicial intervention unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14892/2017 R.G. proposto da: Sig. SALMERI Andrea rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONUCCIO Giuseppe Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA rappresentat a e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. SICILIA –SEZ. STACCATA DI SIRACUSA n. 4357/04/2016, depositata il 14/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/11/2024