Civil procedure dismissed: process extinguished by law due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the process ended automatically under specific statutory provisions once the tax debt was formally declared and no objection was raised. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural path for contesting the debt had already been closed by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law when the tax authority declares the extinction of a litigation regarding a tax debt and the opposing party does not request a hearing within the prescribed timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26814/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro NAVAL INTERIOR SRL (in persona dell’amministratore e legale rappresentante p.t. Pietro CATANIA) rappresentatae difesa dall’Avv. BELLONE Daniele avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA n. 3223 / 13 / 20 1 7 , depositata il 06/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/11/2024 I