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Decreto — n. 30003/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 30003/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed because the tax authority's list of extinct proceedings indicated no pending objection, citing specific articles of the 2022 law. The appellant argued for a hearing, but the court ruled that without an explicit request under the relevant procedural code, the extinction stands and costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a tax proceeding due to the absence of a pending objection in the authority's list is final unless the parties explicitly request a hearing to be fixed.

Parole chiave

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tax procedure extinction legitimacy judgment closure procedural request requirement cost allocation rule administrative list effect procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale autorità fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21620/2022R.G. proposto da: Sig. GUASTELLUCCIA Giuseppe rappresentatoe difeso dall’Avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. SICILIA n. 1609 / 04 / 20 22 , depositata il 2 4 / 0 2 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/11/2024 Il Pr