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Decreto — n. 30002/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30002/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30002/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18931/2023R.G. proposto da: COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio ANDREOTTOLA eBruno CRIMALDI contro ALDEBARAN SRL rappresentatae difesa nel precedente grado di giudizio dall’Avv. Marcello Genna e dall’Avv. Santo VEROLINO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 1309 / 22 / 20 2 3 , depositata il 20 / 0 2 /20 2 3 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalComune di Napoli ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, con la quale chiede l’estinzione del giudizio per avere la parte debitrice provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 30002/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 18931/2023R.G. proposto da: COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio ANDREOTTOLA eBruno CRIMALDI contro ALDEBARAN SRL rappresentatae difesa nel precedente grado di giudizio dall’Avv. Marcello Genna e dall’Avv. Santo VEROLINO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 1309 / 22 / 20 2 3 , depositata il 20 / 0 2 /20 2 3 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalComune di Napoli ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, con la quale chiede l’estinzione del giudizio per avere la parte debitrice provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18931/2023R.G. proposto da: COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio ANDREOTTOLA eBruno CRIMALDI contro ALDEBARAN SRL rappresentatae difesa nel precedente grado di giudizio dall’Avv. Marcello Genna e dall’Avv. Santo VEROLINO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 1309 / 22 / 20 2 3 , depositata il 20 / 0 2 /20 2 3 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalComune di Napoli ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, con la quale chiede l’estinzione del giudizio per avere la parte debitrice provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/09/2024 Il Pr