Cassation court dismisses appeal as the lower court judgment was declared extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the lower court's judgment had already been formally terminated by statutory provisions. The original trial concluded with the automatic extinction of proceedings due to the absence of a formal denial of the tax authority's request, leaving no substantive ruling to review. Consequently, the court found no ground to examine the merits of the appeal against a non-existent final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 1, commi 198-200, legge n. 197/2022: When a judgment is extinguished by operation of law without a final ruling on the merits, the cassation appeal is inadmissible as there is no effective judicial decision to review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28592/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAZZA FRANCESCO, rappresentato e difeso dal dott. Gaetano Di Blasi avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. RAGUSAn.4214/05/2022 depositata il 09/05/2022 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 07/11/2024