Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic termination under new law regarding tax litigation deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of tax litigation under the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the appeal was dismissed because the procedural path for the parties to request a hearing had already been exhausted by the law's automatic mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax litigation case into the prescribed list automatically extinguishes the proceedings, rendering subsequent requests for a hearing inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31456/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GIAVANTE MARIA MADDALENA, rappresentata e difesa dall’avvocato LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA, unitamente agli avvocati DEL STABILE FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.2474/ 13/ 2020 depositata il 28/04/2020 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/11/202