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Decreto — n. 29993/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29993/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29993/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 10789/2019proposto da: BOSCOLO PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Carraro e Gian Michele Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Belli n. 96; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto, n. 1010/02/20 18 , depositata il 26 settembre2018. Visto l’atto depositato il 2 aprile2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando che di aver aderito alla definizione agevolataper la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29993/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 10789/2019proposto da: BOSCOLO PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Carraro e Gian Michele Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Belli n. 96; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto, n. 1010/02/20 18 , depositata il 26 settembre2018. Visto l’atto depositato il 2 aprile2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando che di aver aderito alla definizione agevolataper la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 2 aprile2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando che di aver aderito alla definizione agevolataper la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 10789/2019proposto da: BOSCOLO PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Carraro e Gian Michele Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Belli n. 96; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto, n. 1010/02/20 18 , depositata il 26 settembre2018. Visto l’atto depositato il 2 aprile2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando che di aver aderito alla definizione agevolataper la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/10/2024 Il Pre