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Decreto — n. 29990/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination rules under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 29990/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The appellant argued against the automatic termination, but the court found no valid grounds to resume proceedings. Consequently, the process ended without a substantive judgment on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic termination under new procedural reforms, the process extinguishes unless parties explicitly request a hearing to continue.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination procedure legislative reform 2022 procedural dismissal fiscal court jurisdiction procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
SIRACUSAn.97/2020 depositata il 13/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26264/2020 R.G. proposto da : SCORPO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. SIRACUSAn.97/2020 depositata il 13/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/11/2024 Il