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Decreto — n. 29980/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29980/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29980/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 13742/2016proposto da: SPERLARI SRL (già CLOETTA ITALIA SRL), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. Eugenio Della Valle e Stefano Fedele ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via XX Settembre n. 1; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5200/12/2015 , depositata il 2 dicembre 2015. Visto l’atto depositato il 3 aprile 2018con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso , dichiarando di aver raggiunto un accordo con la parte controricorrente a seguito dell’intervento in autotutela parziale; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29980/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 13742/2016proposto da: SPERLARI SRL (già CLOETTA ITALIA SRL), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. Eugenio Della Valle e Stefano Fedele ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via XX Settembre n. 1; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5200/12/2015 , depositata il 2 dicembre 2015. Visto l’atto depositato il 3 aprile 2018con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso , dichiarando di aver raggiunto un accordo con la parte controricorrente a seguito dell’intervento in autotutela parziale; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente autorità fiscale assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 3 aprile 2018con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso , dichiarando di aver raggiunto un accordo con la parte controricorrente a seguito dell’intervento in autotutela parziale; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 13742/2016proposto da: SPERLARI SRL (già CLOETTA ITALIA SRL), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. Eugenio Della Valle e Stefano Fedele ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via XX Settembre n. 1; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5200/12/2015 , depositata il 2 dicembre 2015. Visto l’atto depositato il 3 aprile 2018con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso , dichiarando di aver raggiunto un accordo con la parte controricorrente a seguito dell’intervento in autotutela parziale; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/11/2024