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Decreto — n. 29979/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29979/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29979/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 8086/2019proposto da: ANDRE’ MEDIA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante dott. Michael Alexander Gillmaier, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Capriotti Cinziae dall’Avv. Spinella Maurizio; -ricorrente - contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL società unipersonale,in persona del l.r.p.t.; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazionen. 951/2019, depositata il 16 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 19 ottobre2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29979/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 8086/2019proposto da: ANDRE’ MEDIA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante dott. Michael Alexander Gillmaier, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Capriotti Cinziae dall’Avv. Spinella Maurizio; -ricorrente - contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL società unipersonale,in persona del l.r.p.t.; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazionen. 951/2019, depositata il 16 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 19 ottobre2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 19 ottobre2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 8086/2019proposto da: ANDRE’ MEDIA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante dott. Michael Alexander Gillmaier, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Capriotti Cinziae dall’Avv. Spinella Maurizio; -ricorrente - contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL società unipersonale,in persona del l.r.p.t.; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazionen. 951/2019, depositata il 16 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 19 ottobre2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 05/11/2024 Il Presi